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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33512/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 giugno 2025. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa pronuncia sulla richiesta difensiva di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato associativo. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte di appello non si era pronunciata sul punto, ma ha ritenuto la prospettazione manifestamente infondata: all'imputato era stato riconosciuto il ruolo di promotore e capo organizzatore del sodalizio criminoso ed era stata applicata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; il termine massimo di prescrizione, decorrente dal maggio 2011, era pertanto pari a 19 anni, 5 mesi e 10 giorni e non era decorso al momento della sentenza di secondo grado. Con il secondo motivo ha dedotto un vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione al giudizio di responsabilità. Il motivo è stato ritenuto generico, poiché la difesa non aveva indicato per quali ragioni l'elemento probatorio asseritamente inesistente avrebbe compromesso in modo decisivo la tenuta logica e la coerenza complessiva della motivazione, né aveva evidenziato profili di radicale incompatibilità nell'impianto argomentativo. La sentenza impugnata aveva valorizzato plurimi elementi probatori, di natura captativa e dichiarativa, ritenuti utilizzabili e reciprocamente riscontrati, indipendentemente dal rinvenimento di polizze assicurative, hard disk e computer che la difesa assumeva non essere stati acquisiti né sottoposti ad accertamenti tecnici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione, poiché il termine massimo non era decorso, e generico il motivo concernente il travisamento della prova, in assenza dell'indicazione di un'incompatibilità decisiva e radicale della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, come emerge dal testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    19 anni, 5 mesi e 10 giorni

    Il termine massimo di prescrizione è stato ritenuto non decorso, tenuto conto del ruolo di promotore e capo organizzatore attribuito all'imputato e della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

  • art. 161 c.p.

    termine di prescrizione massimo

    Il calcolo del termine massimo di prescrizione è stato effettuato considerando gli effetti della recidiva riconosciuta all'imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    vizio di motivazione per travisamento

    La censura di travisamento deve indicare specificamente l'elemento decisivo asseritamente travisato e spiegare come esso determini una radicale incompatibilità e una compromissione della coerenza logica della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di declaratoria di prescrizione può essere respinta quando, in base alla qualificazione giuridica del fatto, al ruolo attribuito all'imputato e agli aumenti derivanti dalla recidiva riconosciuta, il termine massimo di prescrizione non sia decorso alla data della decisione di merito.
  • Il mancato esame, da parte del giudice di appello, di una richiesta di prescrizione non determina un esito favorevole all'imputato quando la richiesta risulti manifestamente infondata sulla base del calcolo del termine prescrizionale applicabile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sul travisamento della prova è generico se non individua con precisione l'elemento probatorio asseritamente travisato e non dimostra che tale elemento abbia inciso in modo decisivo, determinando una radicale incompatibilità interna e compromettendo la coerenza complessiva della motivazione.
  • La responsabilità per un reato associativo può essere fondata su una pluralità di elementi probatori di natura captativa e dichiarativa reciprocamente riscontrati, anche indipendentemente da ulteriori reperti che la difesa assuma non essere stati acquisiti o sottoposti ad accertamenti tecnici, quando la censura non dimostri l'incidenza decisiva di tali reperti sull'intero ragionamento probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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