Ordinanza n. 871/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento in parte qua, del provvedimento prot. n. 0004892 — 14.1 del 19.5.2022, emesso ex artt. 6 e ss. dell'Allegato A del D.P.R. 6.10.1999, dall'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, portante rigetto della domanda di nulla osta del 20/10/2007, prot. n. 9146, avente ad oggetto il "progetto relativo a opere realizzate in assenza di autorizzazioni edilizie comunali e del nulla osta del Parco Nazionale delle Cinque Terre relative alla demolizione e ricostruzione del fabbricato" sito in Località Picetto, censito al foglio 5 mappale 80, nella parte in cui, contesta che del manufatto non ne sia stata dimostrata (i) la preesistenza all'istituzione dell'Ente Parco (ii) e la sua consistenza in termini volumetrici; nonché per l'annullamento di ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, comunque inerente, cognito e non, nessuno escluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta relativo a un progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato realizzato in assenza di autorizzazioni edilizie comunali e del nulla osta del Parco
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, il provvedimento con cui l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre ha rigettato la domanda di nulla osta presentata per un progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito nel territorio del Parco. La contestazione riguardava, in particolare, l'affermazione dell'amministrazione secondo cui non sarebbe stata dimostrata né la preesistenza del manufatto rispetto all'istituzione dell'Ente Parco né la sua consistenza volumetrica. Il TAR non ha esaminato tali censure nel merito, poiché nel corso del giudizio è stata dichiarata e documentata la morte di una delle ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di decesso della ricorrente depositata dal difensore e, applicando l'art. 79, comma 2, c.p.a. e gli artt. 299 e seguenti c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del giudizio con decorrenza dal 4 maggio 2026, data della dichiarazione resa in giudizio. Ha precisato che il processo potrà essere proseguito o riassunto ai sensi dell'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. e che il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione di cancelleria dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione. Il Collegio non ha deciso la legittimità del diniego impugnato e ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Il Collegio, in applicazione degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e segg Cpc, dichiara l’interruzione del giudizio dalla data in cui il difensore ha reso la relativa dichiarazione
La dichiarazione in giudizio del decesso della parte determina l'interruzione del processo dalla data in cui viene resa.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
La disciplina civilistica dell'interruzione del processo per morte della parte trova applicazione nel processo amministrativo mediante il rinvio operato dall'art. 79, comma 2, c.p.a.
art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.
Il presente giudizio potrà essere proseguito o riassunto, ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.
Dopo l'interruzione, il giudizio può essere proseguito o riassunto nei termini e secondo le modalità previste dalla disposizione; il dies a quo per la riassunzione decorre dalla comunicazione della segreteria dell'ordinanza che dichiara l'interruzione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la morte di una parte dichiarata dal difensore determina l'interruzione del giudizio dalla data in cui la dichiarazione è resa, secondo l'art. 79, comma 2, c.p.a. e la disciplina richiamata degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- L'interruzione del processo non definisce la controversia nel merito: il giudizio può essere proseguito o riassunto ai sensi dell'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione della segreteria dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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