Cassazione Penale, Ordinanza n. 17694/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo, da un lato, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, dall'altro, contestando il trattamento della recidiva. Secondo la Corte, la doglianza sull'art. 131-bis era inammissibile perché la richiesta non risultava formulata in appello e non erano emersi elementi positivi, già cristallizzati nella sentenza impugnata, idonei a fondare la causa di non punibilità; la censura sulla recidiva mirava invece a una rivalutazione di merito di una motivazione ritenuta lineare, coerente e adeguatamente argomentata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi dedotti non erano consentiti in sede di legittimità: la richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. era stata proposta per la prima volta in cassazione e, comunque, non risultavano nella sentenza impugnata elementi fattuali positivi per riconoscerla; quanto alla recidiva, la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta logica, coerente ed esauriente, quindi non censurabile in cassazione. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione se non è stata prospettata nei gradi di merito e se non emergono dalla sentenza elementi positivi già cristallizzati a suo sostegno.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità quando richieda una nuova valutazione di fatti non già accertati o cristallizzati nella sentenza impugnata.
- In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito della motivazione del giudice di appello quando questa sia congrua, coerente e logicamente argomentata, specie in tema di recidiva.
- Le doglianze che presuppongono accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli contenuti nella decisione impugnata sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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