Cassazione Civile, Sentenza n. 17953/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1269/2019 del Tribunale di Lecce, impugna l'ordinanza n. 9864/2022 con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e l'ha condannata al rimborso delle spese processuali includendo nel dispositivo la dichiarazione relativa al raddoppio del contributo unificato (c.d. doppio contributo) sulla base della S.U. 4315/2020. La Barone deduce che l'ordinanza ha omesso di dare atto del beneficio del gratuito patrocinio (conseguente esclusione o prenotazione a debito del contributo) e di disporre la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio, chiedendo la correzione per errore materiale.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul punto relativo al "doppio contributo" ha ritenuto che non sussiste errore materiale: seguendo le Sezioni Unite 20 febbraio 2020 n. 4315, il giudice dell'impugnazione deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato anche quando l'importo iniziale non sia stato versato per cause suscettibili di venire meno (come l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), salvo che la debenza dell'importo iniziale sia esclusa in modo assoluto e definitivo dalla legge. Quanto alla liquidazione del compenso al difensore, la Corte ha richiamato l'art. 83 d.P.R. 115/2002 e la giurisprudenza consolidata, affermando che la Corte di Cassazione non è competente alla liquidazione delle spettanze dell'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio: tale liquidazione compete al giudice di merito (giudice di rinvio o giudice la cui pronuncia è passata in giudicato). Non si provvede sulle spese; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1 quater (con riferimento al comma 1 bis)
L'art.13 prevede la possibilità di applicare un ulteriore contributo unificato (raddoppio) e la Corte ha interpretato che il giudice dell'impugnazione deve attestare l'esistenza dei presupposti per il versamento del contributo aggiuntivo anche quando l'importo iniziale non sia stato versato per cause suscettibili di venire meno, salvo esclusione assoluta e definitiva della debenza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 83 (comma 2 e richiamo al comma 3 bis)
L'art.83 stabilisce che la liquidazione delle spettanze dell'avvocato per il giudizio di cassazione, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, spetta al giudice di rinvio o al giudice la cui pronuncia è passata in giudicato, non alla Corte di Cassazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 11 e art. 131
Richiamati nella ricostruzione della ricorrente in relazione alla prenotazione a debito e all'esclusione del contributo, indicano le regole sul versamento e prenotazione a debito del contributo unificato nel contesto del patrocinio a spese dello Stato.
Ordinanza Corte Suprema (Sezioni Unite) 20 febbraio 2020 n. 4315
La pronuncia di Sezioni Unite è stata applicata per affermare che il giudice dell'impugnazione deve comunque dare atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo salvo che la legge escluda definitivamente la debenza dell'importo iniziale.
Giurisprudenza di cassazione richiamata (es. Cass. sez. 3, ord. 13 maggio 2009 n. 11028; Cass. sez. 1, ord. 12 novembre 2010 n. 23007; Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2018 n. 13806; Cass. sez. 1, ord. 16 giugno 2020 n. 11677)
La giurisprudenza consolidata conferma che la competenza per la liquidazione degli onorari del difensore ammesso al gratuito patrocinio nel giudizio di cassazione spetta al giudice di rinvio o al giudice di merito la cui pronuncia è ormai passata in giudicato.
Massime di principio
- Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la Corte d'appello o la Corte di cassazione, quando statuisce sull'impugnazione, deve comunque valutare e darne atto in ordine ai presupposti per il versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato (doppio contributo), salvo che la legge escluda in modo assoluto e definitivo la debenza del contributo iniziale.
- L'omissione di una dichiarazione relativa al gratuito patrocinio non è automaticamente un "errore materiale" correggibile se la normativa o la giurisprudenza impone espressamente che il giudice registri specifiche attestazioni (come nel caso del raddoppio del contributo); va distinto l'errore materiale dalla valutazione di applicabilità delle norme.
- La liquidazione degli onorari del difensore ammesso al gratuito patrocinio per l'attività svolta in cassazione non compete alla Corte di Cassazione, ma al giudice di merito (giudice di rinvio o giudice la cui pronuncia è passata in giudicato).
- Per chiedere correzioni di una pronuncia per presunto errore materiale è necessario che l'errore sia evidente e non frutto di diversa interpretazione normativa o di omissione voluta sulla base di giurisprudenza consolidata.
- In situazioni analoghe, il ricorrente che contesta la dichiarazione sul contributo unificato dovrebbe dimostrare che la debenza del contributo iniziale è esclusa in modo assoluto e definitivo dalla legge, oppure rivolgersi al giudice di merito competente per ottenere la liquidazione delle spettanze del difensore.
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