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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20129/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva) e documentale. Hanno dedotto: (1) vizio di motivazione e errata applicazione delle norme fallimentari (artt. 223 c.1 e 216 c.1 n.1 legge fall.) in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, contestando che le distrazioni contestate (effettuate tra il 2010 e il 2014) fossero materialmente idonee a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale, rilevando la situazione “in bonis” dell'impresa in quegli anni, la scarsa incidenza delle somme sul fatturato e l'assenza di nessi causali col fallimento; (2) errata qualificazione e travisamento della prova in relazione alla bancarotta documentale (art. 216 c.1 n.2), sostenendo che la contabilità fosse comunque ricostruibile (come indicato nella relazione ex art.33 legge fall.) e che le irregolarità fossero spiegabili con la sottrazione di documenti da parte di un terzo socio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come nel loro complesso infondati (con alcuni profili di inammissibilità), confermando la ricostruzione e le condanne pronunciate dai giudici di merito. La Corte ha ribadito principi di diritto: il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di condotta e di pericolo concreto, per cui non è necessario provare un nesso causale diretto tra le distrazioni e il fallimento né la verifica dell'effettiva frustrazione delle ragioni creditorie; è sufficiente che la condotta sia in concreto idonea a porre in pericolo la garanzia patrimoniale. Ha altresì ritenuto sussistente la bancarotta fraudolenta documentale per la presenza di annotazioni false, dati artefatti e omessi aggiornamenti contabili che hanno reso difficile la ricostruzione del patrimonio. La Cassazione ha confermato la valutazione del dolo (anche come dolo generico) in capo a entrambi gli imputati, ha rigettato i motivi difensivi ed ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 1

    La pronuncia conferma che la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione/occultamento/dissipazione) è un reato di condotta e di pericolo concreto: non è richiesta la prova di un nesso causale con il fallimento né che le ragioni creditorie siano effettivamente frustrate; è sufficiente che la condotta, al momento del compimento, sia idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale.

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2

    La disciplina della bancarotta fraudolenta documentale copre le false annotazioni e la tenuta artificiosa delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando la contabilità contiene dati false/artefatti e omissioni tali da ostacolare o rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 223, comma 1

    Citato dai ricorrenti nel motivo: la Corte richiama il principio che il giudice penale non può sindacare i presupposti della sentenza dichiarativa di fallimento (evitando un'istradamento improprio verso la sindacabilità civile del fallimento in sede penale).

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamata in relazione ai limiti del ricorso per cassazione (materie e censure ammesse); la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti dalla normativa.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma sulla motivazione delle sentenze impugnate: il ricorso lamentava carenze motivazionali; la Corte ha stabilito che, in presenza di doppia conformità, non è necessaria la trattazione analitica di ogni singola doglianza, purché la motivazione complessiva escluda valide alternative.

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Norma procedurale sul trattamento dei ricorsi in udienza: la causa è stata trattata ai sensi dell'art. 611; citata per constatare il rispetto delle formalità processuali.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento.

  • Legge fallimentare, art. 33

    La relazione ex art.33 presentata dal curatore è stata valutata dai giudici di merito; la Corte ha ritenuto che, pur con alcune ricostruzioni operate, la documentazione e le deposizioni dimostrassero l'esistenza di false annotazioni e difficoltà sistemiche nella contabilità.

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di condotta e di pericolo concreto: non occorre provare un nesso causale diretto con il fallimento, né che le ragioni creditorie siano effettivamente state frustrate; è sufficiente l'idoneità concreta della condotta a compromettere la garanzia patrimoniale.
  • Il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta patrimoniale può essere il dolo generico: è sufficiente la volontà consapevole di destinare risorse patrimoniali a fini estranei alla funzione di garanzia dei creditori.
  • Le distrazioni compiute anche anni prima del fallimento possono integrare il reato, ma il maggior intervallo temporale impone una verifica rigorosa idonea a dimostrare la pericolosità concreta dell'atto rispetto al patrimonio.
  • La bancarotta fraudolenta documentale trova integrazione non solo nell'assenza totale di scritture obbligatorie, ma anche nell'inserimento in contabilità di fatture false, crediti artefatti o omissioni che rendono problematico o impossibile ricostruire il patrimonio e i movimenti aziendali.
  • In presenza di un avvicendamento di gestione, il nuovo amministratore ha l'obbligo di verificare, ricostruire e regolarizzare la contabilità: l'omessa regolarizzazione può integrare responsabilità penalmente rilevanti.
  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione integrale del compendio probatorio; in presenza di valutazioni congruenti dei giudici di merito ("doppia conforme"), la motivazione complessiva può essere ritenuta sufficiente anche se non affronta dettagliatamente ogni singola doglianza.
  • Anche la sottrazione o la dismissione di beni strumentali di valore modesto può essere rilevante se idonea, in concreto, a intaccare la garanzia patrimoniale: non è necessario che il bene sia di grande valore per integrare il reato.
  • Le contestazioni difensive fondate su stralci di deposizioni o su ricostruzioni parziali rischiano di essere inammissibili o inefficaci se non inserite in un confronto complessivo con la motivazione dei giudici di merito.

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