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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21506/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di un soggetto deceduto nel 2000. Il coniuge superstite ha agito per ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima, chiedendo: l'inefficacia di più testamenti olografi con cui un fratello del de cuius era stato istituito erede universale; l'accertamento che due compravendite di quote di fondi agricoli dissimulassero donazioni o comunque integrassero negotium mixtum cum donatione; la collazione e/o riduzione di tali attribuzioni; l'inclusione nell'asse di somme di denaro e di rapporti bancari intestati o riconducibili al de cuius; la ricostruzione dell'asse ereditario e la divisione. Il Tribunale aveva accolto le domande e la Corte d'appello aveva solo rideterminato in lieve diminuzione l'importo dovuto. I ricorrenti principali hanno censurato la decisione sostenendo che: la procura a vendere rilasciata da un coerede era irrilevante ai fini della qualificazione della vendita di un fondo come donazione indiretta o negozio misto; la domanda di riduzione delle donazioni sarebbe stata tardiva e nuova rispetto alla sola collazione formulata in citazione; il legittimario non avrebbe potuto qualificarsi terzo ai fini della prova della simulazione; la valutazione della sproporzione tra prezzo e valore dei beni sarebbe stata erronea; e sarebbe stato illegittimo l'utilizzo, da parte del CTU, di documentazione bancaria per imputare all'asse una somma trasferita al coerede beneficiario.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito il ricorso principale e quello incidentale, ha respinto tutte le censure e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto infondato il motivo sulla procura a vendere perché estranea al contratto oggetto di valutazione e comunque non idonea, per mancanza di un interesse giuridico del mandatario, a incidere sulla congruità del prezzo. Ha respinto il motivo sulla pretesa novità della domanda di riduzione, affermando che dall'atto introduttivo emergeva già una domanda di reintegrazione della legittima comprensiva della riduzione delle donazioni indirette, e che la richiesta di collazione/riunione fittizia non escludeva la riduzione quando fosse finalizzata a reintegrare la quota riservata. Ha ribadito che il legittimario che agisce in riduzione è terzo rispetto agli atti simulati e può provarne la simulazione con ogni mezzo. Ha inoltre escluso che fosse censurabile in cassazione la valutazione di merito sulla sproporzione del prezzo e ha ritenuto legittimo, in ambito di consulenza contabile, l'acquisire documenti necessari anche oltre quelli esibiti dalle parti, nei limiti del contraddittorio. Conseguentemente il ricorso principale e l'incidentale sono stati rigettati, con condanna solidale alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 1723, secondo comma, c.c.

    nel mandato conferito anche nell'interesse del mandatario è richiesto un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, non un mero interesse di fatto

  • art. 769 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di donazione, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura

  • art. 555 c.c.

    la domanda di riduzione delle donazioni è funzionale alla reintegrazione della legittima lesa e può risultare già implicita nella domanda di ricostruzione dell'asse

  • art. 737 c.c.

    la collazione riunisce i beni donati tra coeredi, ma non equivale automaticamente alla riduzione se non è diretta a reintegrare la quota di legittima

  • art. 183 c.p.c.

    la specificazione della domanda in memoria integrativa non integra mutatio libelli se non introduce fatti nuovi e si limita a qualificare giuridicamente i fatti già allegati

  • art. 1417 c.c.

    il legittimario che agisce per la lesione di legittima è terzo e può provare la simulazione con ogni mezzo

  • art. 2725 c.c.

    richiamato in tema di prova della simulazione, ma la Corte ha ritenuto comunque ammissibili le prove valorizzate in presenza di azione di riduzione del legittimario

  • art. 2724 c.c.

    richiamato in tema di prova della simulazione, ma non idoneo a scalfire la decisione di merito

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato insieme al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto che la domanda fosse stata correttamente interpretata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è inammissibile se mira solo a contestare la valutazione delle prove, non se il giudice utilizza prove non introdotte fuori dei poteri officiosi

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione del maggior o minor peso delle prove appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato in relazione all'attività del consulente tecnico d'ufficio e all'acquisizione documentale

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in tema di contraddittorio nell'acquisizione di documenti da parte del CTU

  • art. 198 c.p.c.

    nel settore contabile il consulente può acquisire, nei limiti dell'incarico e del contraddittorio, documenti necessari anche se non prodotti dalle parti

  • art. 554 c.c.

    richiamato quale base dell'azione di riduzione per tutela della quota di riserva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel contratto di scambio, la donazione indiretta può essere ravvisata quando risulti una notevole sproporzione tra il valore reale del bene e il corrispettivo pattuito, tale da evidenziare l'intento di arricchire l'altra parte per la parte eccedente il prezzo convenuto.
  • La domanda di riduzione delle donazioni può essere ricavata anche da un atto introduttivo che, pur parlando di collazione o di ricostruzione dell'asse, sia chiaramente diretto a reintegrare la legittima lesa mediante l'inclusione dei beni donati nella massa di calcolo.
  • La collazione e la riduzione hanno funzioni diverse: la prima opera tra coeredi nella formazione della massa divisionale, la seconda tutela la quota di riserva del legittimario; tuttavia una domanda di riunione fittizia può valere come domanda di riduzione se è chiaramente finalizzata alla reintegrazione della legittima.
  • Il legittimario che agisce per la reintegrazione della quota di riserva è terzo rispetto agli atti simulati compiuti dal de cuius e può provarne la simulazione con ogni mezzo.
  • La valutazione della sproporzione tra prezzo e valore del bene, nonché l'apprezzamento della credibilità e forza delle prove testimoniali o documentali, appartengono al giudice di merito e non sono, di regola, sindacabili in cassazione.
  • Nel mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, l'interesse protetto deve essere un interesse giuridico all'esecuzione dell'incarico, fondato su un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario, e non un semplice interesse di fatto alla prosecuzione del rapporto.
  • Nel giudizio di consulenza tecnica contabile, il CTU può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti, anche oltre quelli prodotti dalle parti, purché nel rispetto del contraddittorio e dei limiti dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDonazioniTestamentoCollazioneProveImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneLitisconsorzio necessario

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