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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18307/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 da Roma Capitale per ottenere dal Comune di Nemi il rimborso di euro 37.266,40, somma che l’ingiungente assumeva dovuta per le spese di ricovero, mantenimento e cura di cani randagi rinvenuti presso la struttura "Casa Luca" e sostenute dai custodi nominati in un sequestro penale disposto dalla Procura di Roma. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione del Comune di Nemi ritenendo che la documentazione prodotta consistesse in corrispondenza meramente interlocutoria, che una nota del Sindaco del 27 maggio 2006 subordinasse comunque il pagamento a una garanzia circa l’inesistenza di pretese della Casa Luca, e che mancasse, in difetto di pronuncia del giudice penale, un credito certo, liquido ed esigibile. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, formalmente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e falsa applicazione della disciplina dell’ingiunzione, censurando in sostanza la valutazione delle prove documentali e valorizzando la comunicazione del 27 maggio 2006 come riconoscimento del debito; con il secondo ha denunciato violazione di legge in ordine ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con ingiunzione, sostenendo che l’importo sarebbe stato determinabile in base ai tabulati di presenza degli animali e alla tariffa giornaliera di due euro per cane.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura, nonostante il richiamo all’art. 360, n. 5 c.p.c., mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale documentale e non indicava un fatto storico decisivo non esaminato dal giudice di merito; ha inoltre osservato che il principio di autosufficienza imponeva la trascrizione del documento rilevante, trascrizione mancante. La lettura data dalla Corte d’appello alla nota del 27 maggio 2006 è stata ritenuta non illogica, essendo possibile interpretarla come disponibilità subordinata alla garanzia che nessun pagamento fosse dovuto alla ditta che aveva avanzato pretese per le medesime competenze. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso non aggrediva la vera ratio decidendi, fondata sul rilievo che, in assenza di pronuncia del giudice penale, l’ordinanza-ingiunzione difettava del presupposto del credito certo, liquido ed esigibile; anche qui la ricorrente si limitava a prospettare apprezzamenti di fatto fondati su documenti non trascritti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del Comune resistente; è stato però dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • R.D. n. 639/1910, art. 2

    L’ingiunzione può essere utilizzata dalla pubblica amministrazione, ma il credito azionato deve risultare certo, liquido ed esigibile; la censura che non colpisca la ratio su tale requisito non è idonea in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se, sotto la veste di omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o non individua con precisione il fatto storico non esaminato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove documentali compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorrente che denunci l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico non considerato, la sua discussione tra le parti e la sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Se il ricorso per cassazione intende fondarsi su documenti, il principio di autosufficienza impone la trascrizione, almeno nelle parti rilevanti, del documento richiamato.
  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando non investe la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre un diverso apprezzamento di fatto.
  • Nel procedimento di ingiunzione promosso dalla pubblica amministrazione, il credito posto a base del provvedimento deve essere certo, liquido ed esigibile; tuttavia, in cassazione, la contestazione di tale presupposto deve attaccare la motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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