Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione a decreto penale di condanna per aver esercitato l'attività di vigilanza privata dopo la scadenza della licenza senza averne comunicato la prosecuzione al Prefetto (fatto del 7.2.2018). In primo grado e in appello le corti avevano ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base del presunto invio della comunicazione ad un indirizzo e-mail errato della Prefettura; tuttavia il ricorrente aveva prodotto documenti (tra cui un provvedimento della Prefettura del 17.9.2018) che attestavano la tempestività della comunicazione e la proroga della licenza fino al 7.2.2020. Il ricorrente chiedeva inoltre l'assunzione di prova mediante audizione del Viceprefetto e, in via subordinata, la declaratoria di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Suprema Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha valutato né motivato circa elementi probatori decisivi prodotti dalla difesa, in particolare il provvedimento del Prefetto del 17.9.2018 che riconosceva la tempestività della comunicazione e disponeva il rinnovo della autorizzazione fino al 7.2.2020 con effetto ex tunc; considerata l'operatività retroattiva della proroga, l'attività svolta dopo la scadenza non risultava priva di autorizzazione e quindi non poteva configurarsi il reato contestato. Le ulteriori censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma che prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; era stata richiamata dalle corti di merito per il riconoscimento della lieve entità, ma la Cassazione ha ritenuto irrilevante applicarla una volta accertata l'inesistenza del fatto.
artt. 134 e 140 R.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.)
Prevedono la disciplina e le sanzioni in materia di esercizio dell'attività di vigilanza e custodia per conto terzi senza la licenza prefettizia; la configurazione del reato richiede la mancanza effettiva della licenza/Autorizzazione nel periodo considerato.
Provvedimento del Prefetto di Teramo del 17.9.2018
Atto amministrativo che ha registrato la tempestività della comunicazione del D'Angelo e ha disposto il rinnovo dell'autorizzazione fino al 7.2.2020; la sua efficacia retroattiva (ex tunc) ha fatto venir meno l'elemento materiale del reato nel periodo contestato.
Giurisprudenza Sez. 3, n. 30692 del 23/06/2022 (Calderone)
Richiama il principio che il vizio di motivazione rilevante in Cassazione deve individuare un preciso difetto del percorso logico-argomentativo della Corte di merito e, se decisivo, può incrinare il compendio indiziario; qui tale criterio è stato applicato per valutare l'omessa considerazione di prove decisive.
Massime di principio
- La prova amministrativa (provvedimenti della pubblica amministrazione) che attesti la tempestività di una comunicazione e la regolarità dell'autorizzazione è decisiva per escludere reati connessi all'esercizio senza licenza; il giudice penale deve valutarla e motivarne l'incidenza.
- La Corte d'appello è tenuta a confrontarsi espressamente con i documenti prodotti dalla difesa: l'omessa valutazione di elementi probatori decisivi integra vizio di motivazione rilevante in Cassazione.
- L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto) è subordinata alla sussistenza del fatto; se il fatto non sussiste per effetto di atti amministrativi che retroagiscono, la causa di non punibilità non è determinante.
- Quando la difesa denuncia problemi di ricezione di comunicazioni amministrative (es. errato inoltro a indirizzo e-mail), è cruciale dimostrare l'iter amministrativo e l'effettiva conoscenza dell'ufficio: la sola affermazione dell'errore materiale senza valutazione documentale può non essere sufficiente.
- La richiesta di assunzione di prova (es. audizione di un funzionario) va considerata dal giudice di merito; tuttavia, se risultano in atti documenti che chiariscono la questione, l'omissione della testimonianza può risultare non decisiva, salvo che la testimonianza avrebbe potuto incidere sul compendio probatorio in modo determinante.
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