Ordinanza n. 9427/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria finale di merito (doc. 1) e dell'elenco dei vincitori (doc. 2), approvati con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate dell'11 gennaio 2024, prot. n. 5284/2024 (doc. 3), della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, indetta dall'Agenzia delle Entrate con bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010 (doc. 4); - del bando di concorso appena richiamato; - dei verbali della Commissione esaminatrice del 10 febbraio 2016, del 10 maggio 2016 e del 4 ottobre 2023 (doc. 16, 17 e 18); - della scheda di valutazione del dott. Fortunato (doc. 19); - degli altri atti indicati e specificati nella narrativa del presente atto; - di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/11/2024: - della graduatoria rettificata (doc. 26) e dell’elenco dei vincitori rettificato (doc. 27), approvati con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2024, prot. n. 379056/2024 (doc. 25), della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, indetta dall’Agenzia delle Entrate con bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010 (doc. 4); - degli altri atti indicati e specificati nella narrativa del presente atto; - di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/1/2025: - della graduatoria rettificata (doc. 29) e dell’elenco dei vincitori rettificato (doc. 30), approvati con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 14 novembre 2024, prot. n. 414780/2024 (doc. 28), della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, indetta dall’Agenzia delle Entrate con bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010 (doc. 4); - degli altri atti indicati e specificati nella narrativa del presente atto; - di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/3/2025: - della graduatoria rettificata (doc. 32) e dell’elenco dei vincitori rettificato (doc. 33), approvati con provvedimento del Direttore Vicario dell’Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2025, prot. n. 14722/2025 (doc. 31), della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, indetta dall’Agenzia delle Entrate con bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010 (doc. 4); - degli altri atti indicati e specificati nella narrativa del presente atto; - di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale, elenchi dei vincitori e successive graduatorie rettificate della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, oltre al bando e agli atti della commissione esaminatrice
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, l'elenco dei vincitori, il bando di concorso, alcuni verbali della commissione esaminatrice, la propria scheda di valutazione e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti della selezione. Il giudizio è stato integrato da motivi aggiunti diretti contro le successive graduatorie e gli elenchi dei vincitori rettificati. Dal testo dell'ordinanza non emergono il contenuto specifico dei motivi di ricorso né le singole censure di legittimità dedotte.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie impugnate che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento delle domande. Ha autorizzato il ricorrente a procedere mediante notificazione per pubblici proclami, consistente nella pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti, degli estremi dell'ordinanza e dell'indicazione dei controinteressati. L'incombente deve essere eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 30 giorni; l'inosservanza è espressamente collegata all'improcedibilità del gravame. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027. La decisione sulle spese è stata riservata al definitivo.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione riguarda una graduatoria o un elenco di vincitori e l'eventuale accoglimento può pregiudicare i soggetti utilmente collocati, questi devono essere considerati controinteressati e il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
- Se il numero dei controinteressati rende particolarmente gravosa o impossibile la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, indicando il contenuto essenziale del gravame, gli atti successivi, gli estremi del provvedimento e i controinteressati.
- Quando l'ordinanza stabilisce un termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio e un ulteriore termine per depositare la prova dell'adempimento, l'inosservanza dell'incombente può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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