Cassazione Penale, Sentenza n. 13310/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per reati ambientali (art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), contestando che i rifiuti fossero stati conferiti ad una società autorizzata e che la responsabilità andasse riqualificata: secondo la difesa l'illiceità residua riguardava solo l'utilizzo di un mezzo non iscritto all'Albo e non l'attività di gestione in sé; inoltre si contestava l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa e si chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). Veniva anche dedotta la diversa natura sanzionatoria della condotta in presenza di FIR inesatto o mancante (rilevanza amministrativa ex art. 258, comma 4, d.lgs. 152/2006 come novellato).
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto che i fatti debbano essere riqualificati ai sensi dell'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 (attività svolta con mezzi non indicati nell'iscrizione all'Albo) perché entrambe le imprese coinvolte risultavano autorizzate e quindi l'illiceità era circoscritta all'uso del veicolo non autorizzato/iscritto. Il motivo relativo all'elemento soggettivo è stato invece ritenuto infondato: sussisteva colpa per mancata diligenza del conferente nell'accertare che la targa risultasse tra i mezzi indicati nell'autorizzazione. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata inammissibile perché non prospettata in primo grado e generica. Conseguentemente la sentenza di primo grado è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e la pena è stata rideterminata in euro 750,00 di ammenda (applicando la diminuzione prevista dal comma 4 dell'art. 256 e la diminuzione per il rito abbreviato). Il ricorso è stato respinto per il resto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256
Il comma 4 punisce l'esercizio dell'attività in carenza dei requisiti o condizioni richieste per l'iscrizione/comunicazione all'Albo; nel caso in esame la Corte ha ritenuto che l'uso di un mezzo non indicato nell'iscrizione rientri in questa ipotesi, con conseguente riqualificazione del fatto dal comma 1 al comma 4
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 193
Disciplina del formulario di identificazione rifiuti (FIR)
Il FIR deve riportare dati identificativi anche del mezzo (targa) e del trasportatore; dal contenuto del FIR deriva l'onere per il conferente di verificare la targa e, per estensione, che il veicolo sia tra quelli autorizzati nell'iscrizione
d.m. 10 aprile 1998, n. 145
art. 12 e art. 15 (regole per iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali)
Stabiliva che le imprese indicate i mezzi di trasporto con documentazione e perizia; richiedeva comunicazione di variazioni delle specifiche tecniche (anche mezzi)
d.m. 3 giugno 2014, n. 120
Conferma l'obbligo di allegare attestazioni e copia della carta di circolazione e prevede che l'iscrizione abiliti allo svolgimento dell'attività solo con i mezzi comunicati
d.m. n. 140 del 2014
Prevede la comunicazione entro 30 giorni per l'incremento veicoli e consente l'immediato utilizzo dei nuovi veicoli previa dichiarazione sostitutiva, ma l'obbligo di comunicazione resta e, se non effettuata, i mezzi non ricadono tra quelli autorizzati
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 258
Regolava (e, dopo modifiche, regola) sanzioni per trasporto/conferimento senza FIR o con FIR inesatto; secondo la difesa la sanzione sarebbe amministrativa per talune ipotesi, ma la Corte ha distinto le fattispecie: l'assenza/inesattezza del FIR può integrare profili amministrativi, mentre l'uso di un mezzo non autorizzato integra reato ai sensi dell'art. 256 comma 4
d.lgs. n. 116 del 2020
art. 4 comma 1 (modifica art. 258)
Ha novellato la disciplina sanzionatoria in materia di FIR e trasporto di rifiuti; utile al contrasto tra profili amministrativi e penali della fattispecie
codice penale, art. 131-bis
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La causa può escludere la punibilità per particolare tenuità ma la sua applicazione deve essere chiesta e adeguatamente motivata in primo grado; la mancata deduzione in primo grado ne determina l'inammissibilità in sede di ricorso
cod. proc. pen., art. 442, comma 2
Prevede la diminuzione della pena per il giudizio abbreviato; la Corte ha applicato tale diminuzione in combinazione con la diminuzione prevista dal comma 4 dell'art. 256
d.l. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
Ha consentito al Pubblico Ministero di formulare la propria conclusione in udienza ai fini del giudizio di legittimità; nel caso il PM ha chiesto l'accoglimento parziale del ricorso con riqualificazione ai sensi dell'art. 256 comma 4
Massime di principio
- Il conferente di rifiuti ha l'onere di verificare, attraverso il FIR, la targa del mezzo che ritira i rifiuti e quindi di accertarsi che il veicolo sia tra quelli indicati nell'iscrizione all'Albo: la mancata verifica può integrare colpa e responsabilità penale
- Se il conferente conferisce rifiuti a un soggetto autorizzato ma viene impiegato un veicolo non indicato/iscritto, la fattispecie è normalmente riconducibile all'art. 256, comma 4 (attività svolta con mezzi non conformi o non dichiarati), non alla più grave fattispecie del comma 1 quando l'impresa destinataria è autorizzata
- L'assenza o l'inesattezza del FIR può rilevare per profili amministrativi (art. 258) ma non esclude che, contestualmente, sussistano profili penali se permangono elementi quali uso di mezzi non autorizzati
- La riqualificazione del fatto in una fattispecie di minor tenuità può determinare una significativa riduzione della pena, anche cumulata con l'ulteriore diminuente per il rito abbreviato
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) deve essere proposta e adeguatamente motivata in primo grado; la mancata deduzione ne preclude l'accoglimento in sede di ricorso per cassazione
- Le imprese devono aggiornare tempestivamente l'iscrizione all'Albo in caso di nuovi mezzi (comunicazione entro 30 giorni); l'uso di mezzi non comunicati espone a responsabilità penale
- In situazioni simili occorre documentare la diligenza del conferente (es. controllo del FIR, verifica della targa e dell'iscrizione del trasportatore) per limitare il rischio di responsabilità penale derivante dall'operato del trasportatore
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