Sentenza n. 1419/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 nella parte in cui, illegittimamente, vieta la costituzione e approvazione di più di una classe collaterale per ciclo, come posta a base della nota oggi parimenti gravata dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 837 del 17/01/2025; - della nota dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 837 del 17/01/2025, con cui non è stato autorizzato il funzionamento in regime di parità della classe collaterale V, sez. C dell’Istituto Tecnico – Settore Economico – ind. Amministrazione, Finanza e Marketing, presso l’Istituto odierno ricorrente, con la seguente motivazione: “considerato il punto 4.8 del d.m. 83/2008 vhe prevede la possibilità di richiedere l’autorizzazione per una sola classe terminale”; - ove occorrer possa, della Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, Prot. n. 861, Dipartimento dei Servizi nel Territorio, Direzione Generale per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio Area della Parità Scolastica, avente ad oggetto: “Disposizioni e indicazioni per l’attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica”, nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nella nota di cui sopra; - del D.M. 267 del 29.11.2007 del Ministro dell’Istruzione, Regolamento recante “disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 Dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27” (pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28/1/2008) nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nella nota di cui sopra; - nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’Istituto San Cuono Gestito dalla Società ‘Progresso Scuola Suessola S.r.l.s.’, in persona del legale rappresentante pro tempore Maria Picardi il 14 marzo 2025: - della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 3336 dell’11/03/2025 di conferma del diniego di autorizzazione al funzionamento in regime di parità delle classi collaterali attivate; - di ogni altra eventuale nota di conferma del diniego originariamente opposto, ancorché non conosciuta; - nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione al funzionamento in regime di parità di classi quinte collaterali, nonché conferma del diniego e atti presupposti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego dell'amministrazione scolastica di autorizzare, in regime di parità, una classe collaterale terminale dell'istituto tecnico e le ulteriori classi quinte collaterali attivate. Il diniego era motivato mediante il richiamo al punto 4.8 del d.m. n. 83/2008, ritenuto dall'amministrazione limitativo alla possibilità di richiedere l'autorizzazione per una sola classe terminale. Sono stati inoltre contestati, nella parte ritenuta lesiva, il d.m. n. 83/2008, la circolare ministeriale n. 31 del 2003 e il d.m. n. 267 del 2007, nonché gli atti connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti è stata impugnata la nota ministeriale dell'11 marzo 2025 che aveva confermato il diniego. Il testo della sentenza non esamina nel merito i motivi di legittimità dedotti, poiché la controversia è stata definita per sopravvenuta cessazione dell'interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare con ordinanza n. 2739/2025, la parità era stata estesa anche alle classi quinte collaterali per l'anno scolastico 2024/2025 e gli studenti avevano potuto sostenere e superare gli esami di Stato, conseguendo il diploma. L'oggetto del ricorso, relativo all'attivazione delle classi quinte collaterali nell'anno scolastico ormai concluso, aveva quindi esaurito i propri effetti. Inoltre, nelle more del giudizio, l'istituto aveva rinunciato allo status di scuola paritaria dal successivo anno scolastico e l'amministrazione aveva disposto la cessazione dell'attività didattica. Per tali ragioni il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare la legittimità degli atti impugnati, e ha compensato integralmente le spese di lite.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, gli effetti dell'atto impugnato si esauriscono e il bene della vita perseguito dal ricorrente viene comunque conseguito, determinando il venir meno di ogni utilità concreta derivante dalla decisione, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di legittimità.
- La cessazione dell'attività dell'istituto e la rinuncia allo status giuridico rilevante per il futuro possono concorrere a rendere definitivamente priva di oggetto la controversia avente a oggetto l'autorizzazione relativa a un precedente anno scolastico.
- In presenza della cessazione della materia del contendere, le spese di giudizio possono essere compensate quando la vicenda si esaurisce in via preliminare e non viene pronunciata una decisione sul merito.
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