Cassazione Penale, Sentenza n. 15657/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giuseppe Montana è stato condannato in primo e secondo grado per il reato di intralcio alla giustizia (art. 377 cod. pen., comma 3) per aver inviato tramite WhatsApp al teste Giuseppe Alessandro Raso, in vista della sua deposizione in una causa di lavoro, il messaggio contenente la dicitura "104 legge", ritenuto idoneo a intimidire e ad indicare l'intento di rendere invalido il teste al fine di influenzarne la testimonianza. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) errore di qualificazione della condotta (sarebbe stata solo minaccia ex art. 612 e non intralcio ex art. 377; con estinzione per remissione della querela); 2) vizi di motivazione e travisamento probatorio (soprattutto sulla tempistica dell'incontro/messaggio e sull'inidoneità del messaggio a costituire minaccia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la valutazione di merito che ha interpretato il messaggio "104 legge" come minaccia idonea a influenzare la testimonianza, considerando il contesto comunicativo. Ha inoltre stabilito che il reato di intralcio alla giustizia può integrarsi anche se la condotta è posta in essere nei confronti di chi abbia già reso la deposizione, perché la qualità di testimone cessa solo con l'esaurimento definitivo del processo. Il motivo sulla carenza di specificità del secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione documentale e per non aver dimostrato la decisività degli errori denunciati. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 377 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'art. 377 (intralcìo alla giustizia) nel senso che la condotta intimidatoria diretta a un teste è rilevante anche se posta in essere dopo la sua deposizione, poiché la qualità di testimone perdura fino all'esaurimento definitivo del processo
art. 612 cod. pen.
L'art. 612 (minaccia) è stato evocato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione della condotta; la Corte però ha ritenuto che, per il contesto e l'oggetto della minaccia (colpire la capacità del teste), la fattispecie rilevante fosse quella di intralcio alla giustizia
art. 616 cod. proc. pen.
Applicazione di ordine processuale: il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale norma
Massime di principio
- Il significato di comunicazioni brevi o criptiche (es. abbreviazioni o riferimenti normativi) va valutato alla luce del contesto: il giudice di merito ha ampia discrezionalità interpretativa e la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o uso di criteri inaccettabili
- L'intralcio alla giustizia (art. 377) può configurarsi anche quando la condotta è posta in essere nei confronti di soggetti che abbiano già deposto, perché la qualità di testimone non cessa automaticamente con la fine della singola deposizione ma con l'esaurimento del procedimento
- Per impugnare con successo in Cassazione una valutazione probatoria è necessario indicare con precisione gli atti o i documenti ritenuti travisati o non considerati, dimostrarne l'esistenza e la verità e spiegare in che modo essi compromettono in modo decisivo la logica della motivazione
- Se si contesta la qualificazione giuridica della condotta (es. minaccia vs intralcio), è importante spiegare dettagliatamente perché gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie alternativa sono omogenei ai fatti e, se possibile, produrre elementi probatori (timestamp, ricevute, testimonianze) che dimostrino la diversa valutazione
- In casi di messaggistica (WhatsApp, SMS ecc.) conservare e certificare la prova del contenuto, dell'orario di invio e della presa visione da parte del destinatario è essenziale per dimostrare tempestività o eventuale assenza di efficacia intimidatoria
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15615/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15616/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15617/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15622/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15623/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15624/2024 del 16/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →