Cassazione Penale, Sentenza n. 12729/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bertolini era stato condannato in primo grado per truffa (capo a) e per l'abusivo esercizio della professione di avvocato (capo b). Il ricorrente deduceva che non aveva mai compiuto atti tipici dell'avvocatura ma aveva agito come semplice collaboratore dell'avv. Michele D'Anca, che invece curava gli atti; contestava pertanto l'accertamento del reato di cui al capo b) e, in subordine, chiedeva la declaratoria di prescrizione perché i fatti sarebbero avvenuti nel 2012/2013.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo b) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha ritenuto che non risulti provato che Bertolini abbia compiuto atti tipici o caratteristici della professione forense, e che la Corte di appello ha confuso il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) con quello di usurpazione di titolo (art. 498 c.p.). Pur rilevando la prescrizione, la Suprema Corte ha ritenuto doverosa l'assoluzione piena per l'evidente insussistenza del fatto e ha escluso la condanna alle spese a favore delle parti civili per quanto riguarda il capo b), lasciando ferme le statuizioni civili relative al diverso capo a) (truffa), già estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 348 cod. pen. (esercizio abusivo della professione)
La norma tutela il compimento di atti tipici della professione. Per integrare il reato è necessario l'effettivo compimento di atti caratteristici (es. redazione o sottoscrizione di atti giudiziari). La mera spendita del titolo senza il compimento di atti tipici non integra necessariamente l'art. 348.
art. 498 cod. pen. (usurpazione di titoli o onori)
Tutelando il titolo, questo articolo sanziona la spendita o l'usurpazione del titolo professionale; si distingue dall'art. 348 e può concorrere materialmente con esso solo se ricorrono i rispettivi elementi costitutivi. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che si sia trattato di una spendita del titolo (art. 498) ma non del compimento di atti tipici dell'avvocatura (art. 348).
art. 61 n.7 cod. pen. (circostanza aggravante richiamata nel capo a)
Richiamata quale aggravante nel capo di truffa: citata negli atti di merito ma non decisiva per il capo b); la sentenza di merito aveva applicato tale aggravante al reato di truffa.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che, se sussiste l'evidenza dell'insussistenza del fatto, il giudice pronunci l'assoluzione anche se il reato fosse prescritto. La Corte l'ha applicata per assolvere pienamente Bertolini dal capo b) nonostante la prescrizione.
Sentenza Sez. Un. n. 11545 del 15/12/2011 (Cani) e sentenza Sez. 6 n. 52888 del 07/10/2016 (Ferrarini)
La giurisprudenza richiamata riconosce che nella nozione di 'atto tipico' possono rientrare anche atti non esclusivi di una professione se svolti con modalità di continuità, onerosità e organizzazione tali da creare l'apparenza di attività professionale. Tuttavia, va sempre accertata la specifica attività del collaboratore per distinguere la mera spendita del titolo dall'effettivo esercizio abusivo.
Massime di principio
- Per integrare l'abusivo esercizio della professione forense (art. 348 c.p.) è necessario dimostrare il compimento di atti tipici o caratteristici della professione; la semplice presentazione come avvocato o la ricezione di pagamenti non è sufficiente di per sé.
- Occorre distinguere nettamente tra usurpazione del titolo (art. 498 c.p.) e esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.); possono concorrere ma richiedono elementi diversi e specifici.
- La posizione di collaboratori non abilitati all'interno di uno studio va valutata caso per caso: è indispensabile accertare quali attività concrete essi hanno compiuto per verificare se abbiano svolto atti riservati all'avvocato.
- La giurisprudenza ammette che atti non esclusivi possano rientrare nella nozione di atto tipico se svolti con continuità, onerosità e organizzazione che creano l'apparenza di una prestazione professionale, ma tale estensione richiede prova puntuale.
- Se la prescrizione è intervenuta, il giudice può comunque pronunciare l'assoluzione piena ai sensi dell'art. 129 co.2 c.p.p. quando risulti evidente l'insussistenza del fatto.
- Le statuizioni civili correlate a un diverso reato (qui il capo a) truffa) possono rimanere in piedi anche se il capo relativo all'abusivo esercizio della professione viene annullato per insussistenza.
- In procedimenti contro collaboratori di studi professionali è utile per la difesa documentare la ripartizione delle attività interne e dimostrare che gli atti giuridici sono stati redatti e sottoscritti dal professionista abilitato.
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