Sentenza n. 1584/2026 - Catania, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1484/2024 del 27.12.2024 – R.G. n. 3584/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1484/2024 del Tribunale di Siracusa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa. Il Comune di Noto ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, deducendo l'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente e la riconducibilità del credito alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Ha inoltre evidenziato che, alla data della costituzione in giudizio, non era stato ancora approvato dal Ministero dell'interno il rendiconto previsto dall'art. 256 TUEL. La ricorrente aveva sostenuto l'irrilevanza della data del contratto, valorizzando il fatto che i lavori erano stati eseguiti e che i SAL e i crediti erano maturati dopo il 31 dicembre 2020.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese. Ha applicato l'art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui, dalla dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto previsto dall'art. 256 TUEL, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, compreso il giudizio di ottemperanza, nei confronti dell'ente per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Il credito è stato ritenuto devoluto alla gestione liquidatoria perché l'obbligazione traeva origine dal contratto del 21 dicembre 2020, stipulato in epoca anteriore al termine rilevante per il dissesto, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. Il giudice ha precisato che, ai fini dell'imputazione del debito alla gestione liquidatoria, rileva la data dell'atto o del fatto genetico dell'obbligazione e non la successiva data di liquidità ed esigibilità del credito, dell'accertamento giudiziale, dell'esecuzione dei lavori o della maturazione dei SAL. Poiché il giudizio di ottemperanza era stato instaurato dopo la dichiarazione di dissesto e prima dell'approvazione del rendiconto, la tutela esecutiva non poteva essere esercitata nei confronti del Comune.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione del giudicato; tuttavia, tale azione esecutiva non può essere intrapresa o proseguita quando opera il divieto previsto dall'art. 248, comma 2, TUEL.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la disposizione processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza.
art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
a) dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive – incluso il giudizio in ottemperanza – nei confronti dell’Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione; b) le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
Il divieto temporaneo di azioni esecutive opera anche per il giudizio di ottemperanza relativo a debiti di competenza della gestione liquidatoria, fino all'approvazione del rendiconto previsto dall'art. 256 TUEL.
art. 256 d.lgs. n. 267/2000
L'approvazione del rendiconto costituisce il termine finale del divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive previsto dall'art. 248, comma 2, TUEL.
Massime di principio
- Durante il periodo compreso tra la dichiarazione di dissesto dell'ente locale e l'approvazione del rendiconto previsto dall'art. 256 TUEL, non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive, incluso il giudizio di ottemperanza, per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
- Ai fini dell'imputazione di un debito alla gestione liquidatoria dell'ente locale in dissesto, rileva la data dell'atto o del fatto genetico dell'obbligazione, non la successiva data di liquidità ed esigibilità del credito, del suo accertamento giudiziale, dell'esecuzione della prestazione o della maturazione degli stati di avanzamento.
- La stipulazione del contratto da cui origina l'obbligazione anteriormente al termine rilevante per la gestione del dissesto determina l'imputazione del debito alla gestione liquidatoria, anche se la prestazione è stata eseguita, i SAL sono maturati e il credito è divenuto esigibile successivamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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