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Sentenza

Sentenza n. 1159/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione, 1) Della Determinazione adottata dall’Ambito n. 28 Comune di San Giorgio a Cremano RCG N. -OMISSIS-mai notificata di “Approvazione graduatoria ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura”; 2) Della Determinazione RGC n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’avviso pubblico per i residenti nel territorio dell’Ambito n. 28 al fine di presentare le istanze di ammissione al beneficio; 3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera apodittica in ordine alle attestazioni ISEE.

Giustizia amministrativa202501691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria degli ammessi al Programma regionale assegni di cura FNA 2023, nella parte in cui il minore risultava ammesso ma non finanziabile, e il presupposto avviso pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario assegno di cura)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria definitiva del Programma regionale assegni di cura FNA 2023 e il relativo avviso, deducendo la violazione del Piano nazionale per la non autosufficienza, della disciplina regionale campana e delle delibere regionali n. 121/2023 e n. 70/2024, nonché eccesso di potere e travisamento dei fatti. La censura centrale riguardava l’omessa applicazione del criterio di graduazione fondato sulla contestuale valutazione delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, da accertare mediante la scheda sociale SVAMDI/SVAMA e l’ISEE. Secondo i ricorrenti, il Comune avrebbe selezionato i beneficiari esclusivamente sulla base dell’ISEE, trasformando l’indicatore economico in un automatismo e senza considerare il complessivo bisogno assistenziale. È stato inoltre dedotto che la condizione di disabilità gravissima e la precedente fruizione dell’assegno imponessero l’inserimento automatico tra i beneficiari, invocando il legittimo affidamento e la spesa storica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato la graduatoria e gli atti connessi e consequenziali. Ha chiarito che l’assegno di cura non costituisce un diritto assoluto e che anche le persone con disabilità gravissima hanno una priorità di accesso subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie. La precedente erogazione del beneficio non determina quindi un affidamento tutelabile alla sua conservazione per le annualità successive né impone l’inserimento automatico in graduatoria. Il ricorso è stato invece ritenuto fondato nella parte relativa ai criteri di formazione della graduatoria: la delibera regionale n. 70/2024 e l’avviso pubblico imponevano, all’interno della platea delle persone con disabilità gravissima, la contestuale considerazione delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate. Il Comune ha invece utilizzato esclusivamente l’ISEE, senza dimostrare, attraverso il deposito delle schede sociali individuali e dei relativi punteggi, l’effettiva omogeneità delle condizioni sociali dei richiedenti. L’istruttoria non consentiva pertanto di verificare la corretta comparazione dei bisogni assistenziali. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022

    L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.

    L’assegno di cura regionale è qualificato come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non come prestazione automaticamente dovuta in presenza della disabilità gravissima.

  • artt. 2 e 3 d.m. 26 settembre 2016

    La condizione di disabilità gravissima costituisce il presupposto per la priorità di accesso, ma non esclude la necessità di graduare le domande in relazione alle risorse disponibili e agli ulteriori criteri previsti dalla disciplina regionale.

  • art. 6, allegato B, d.G.R.C. Campania n. 70/2024

    È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso).

    La graduatoria deve prima assicurare priorità alla disabilità gravissima e, all’interno di tale platea, deve valutare congiuntamente condizioni sociali ed economiche svantaggiate; l’ISEE non può essere utilizzato come unico criterio quando occorre graduare le domande.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La controversia è stata definita all’udienza di merito dopo la fissazione disposta in sede cautelare e lo svolgimento degli adempimenti istruttori.

  • art. 73 c.p.a.

    Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • L’assegno di cura finanziato con risorse pubbliche destinate alla non autosufficienza è una misura contributiva soggetta ai limiti delle risorse disponibili; anche la persona con disabilità gravissima, pur titolare di priorità massima, non vanta un diritto assoluto all’erogazione né alla conservazione del beneficio per le annualità successive.
  • La precedente erogazione di un assegno di cura non determina, per il beneficiario, un legittimo affidamento alla reiterazione automatica della prestazione quando il beneficio è subordinato alla programmazione annuale e alla disponibilità delle risorse.
  • Quando la disciplina regionale prevede la priorità della disabilità gravissima e, all’interno di tale platea, la graduazione secondo condizioni sociali ed economiche svantaggiate, l’amministrazione deve valutare congiuntamente entrambi i fattori; l’ISEE non può costituire l’unico criterio selettivo.
  • La graduatoria di beneficiari di una misura assistenziale è illegittima se l’amministrazione afferma in modo generale l’omogeneità delle condizioni sociali dei richiedenti senza acquisire e valorizzare le schede individuali e i punteggi previsti dalla disciplina applicabile, impedendo la verifica della comparazione effettiva dei bisogni assistenziali.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieBandi di finanziamento e graduatorieResponsabile del procedimento e competenza
RamiSanitàContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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