Cassazione Penale, Sentenza n. 30345/2022 del 01/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Vorro impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti nei suoi confronti per il reato di corruzione in atti giudiziari (connesso all'attività del sostituto procuratore Roberto Penna e ad altri indagati). I motivi dedotti contestavano: (a) l'insussistenza delle esigenze cautelari e il mancato rispetto degli artt. 125 e 274 c.p.p.; (b) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del riesame sulle esigenze cautelari; (c) la violazione dell'art. 275 c.p.p. relativamente alla proporzionalità e adeguatezza della misura e l'omessa motivazione sul punto. In particolare il ricorrente sostenne di essere stato equivocato nel ruolo (presidente dell'U.C.S.I. e non esponente diretto del consorzio ReseArch), di non aver posto condotte penalmente rilevanti nell'incontro contestato e di aver prodotto elementi documentali (rescissione del rapporto con il consorzio, sospensione dall'U.C.S.I., assenza di contatti con coindagati) che avrebbero eliminato il pericolo cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi (perché sostanzialmente chiedevano una rinnovata valutazione del fatto e degli elementi probatori, attività non consentita in sede di legittimità) ma ha accolto il terzo motivo relativo alla proporzionalità/adeguatezza della misura. I giudici hanno rilevato che la motivazione del Tribunale sul punto era meramente congetturale e priva di riferimenti specifici alle concrete circostanze fattuali, risultando dunque insufficiente. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
artt. 81, secondo comma; 318; 319; 319-ter; 321 cod. pen.
artt. 81, secondo comma, 318, 319, 319-ter, 321 cod. pen.
Riferite alle fattispecie di reato contestate (corruzione e reati connessi). La Corte non ha riesaminato la sussistenza degli elementi di fatto alla base delle imputazioni, limitandosi a considerazioni di legittimità processuale.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura difensiva. La Corte ha richiamato il principio che in Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione di merito dei fatti quando la censura si risolva in una diversa ricostruzione probatoria.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma che regola le esigenze cautelari. La Corte ha precisato che l'insussistenza delle esigenze cautelari può essere rilevata in Cassazione solo se si riscontra violazione di norme o mancanza/manifesta illogicità della motivazione nell'ordinanza impugnata.
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda i gravi indizi di colpevolezza. La Corte ha ribadito che la valutazione della sussistenza dei gravi indizi è riservata al giudice di merito e non compete alla Cassazione, salvo vizio motivazionale manifesto.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare. La Corte ha ritenuto fondata la censura perché il Tribunale aveva motivato la scelta degli arresti domiciliari con argomentazioni generiche e congetturali, senza adeguato riferimento ai fatti concreti; ciò ha comportato l'annullamento dell'atto impugnato.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Disciplina la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento. La Corte ha disposto il rinvio del procedimento al Tribunale di Napoli per un nuovo esame della misura cautelare.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione dei fatti o degli elementi probatori: i motivi che consistono nella mera proposta di una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- L'insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari può essere eccepita in Cassazione solo se emerge una violazione di norme o una mancanza/manifesta illogicità della motivazione nel provvedimento impugnato.
- La proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare (art. 275 c.p.p.) richiedono una motivazione specifica e riferita ai fatti concreti: motivazioni generiche o congetturali possono determinare l'annullamento del provvedimento.
- Se il giudice del merito fonda la misura cautelare su pericoli di reiterazione o di inquinamento probatorio, occorrono collegamenti espliciti e concreti tra tali pericoli e comportamenti accertati dell'imputato; formule di stile non sono sufficienti.
- Gli elementi prodotti dalla difesa (es. rescissione di rapporti, sospensione da incarichi, documentazione di interruzione dei contatti) sono efficaci per contestare il periculum cautelare, ma la loro valutazione resta di competenza del giudice del merito; in sede di legittimità va invece dimostrato un vizio motivazionale palese.
- In caso di vizi nella motivazione relativi alla proporzionalità/adeguatezza della misura, la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame della cautela da parte del giudice competente.
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