Ordinanza n. 77/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del Decreto del Commissario ad acta n. 62 del 29 aprile 2026, recante “Adozione Programma Operativo 2026-2028 per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Molise” e del relativo Allegato; - del Decreto del Commissario ad acta n. 63 del 29 aprile 2026, recante “Programmazione della rete ospedaliera, della rete di emergenza urgenza e delle reti tempo dipendenti nella Regione Molise” e del relativo Allegato; - del verbale della riunione del Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del D.M. 70/2015 del 19 dicembre 2025, richiamato e recepito dai DCA nn. 62 e 63 del 2026, e trasmesso alla ricorrente con nota n. prot. 64237/2026 del 13.5.2026 della Regione Molise, a seguito di istanza di accesso agli atti proposta da Villa Maria; - ivi compreso, ove occorra, per la sua portata territoriale nei confronti di Villa Maria, del Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70; - di ogni altro atto istruttorio e/o verbale regionale, ministeriale e/o del Tavolo Tecnico, e presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con riserva di esperire eventuali motivi aggiunti; tutti limitatamente alla parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della ricorrente Casa di Cura Villa Maria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti del Commissario ad acta n. 62 e n. 63 del 29 aprile 2026, relativi al programma operativo e alla programmazione della rete ospedaliera del Molise, nonché gli atti presupposti, nella parte in cui prevedono la riconversione della struttura ricorrente e la revisione dell’accreditamento
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti di programmazione sanitaria regionale che prevedono, entro sei mesi dall’approvazione del documento tecnico di definizione della rete ospedaliera, la riconversione della casa di cura verso ambiti assistenziali ritenuti carenti e la conseguente revisione dell’attuale accreditamento. Sono stati dedotti, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché gli atti non esplicitano l’iter seguito né le ragioni della specifica riconversione; la violazione del d.m. n. 70/2015, per mancata previa stipulazione della specifica intesa in Conferenza Stato-Regioni prevista per le strutture con dotazione inferiore a 60 posti letto; la violazione della partecipazione procedimentale e del principio di leale collaborazione, per il mancato coinvolgimento della struttura, titolare di un ruolo significativo nella programmazione sanitaria regionale e nell’assicurazione della continuità assistenziale e dei livelli essenziali di assistenza. È stata inoltre contestata l’indeterminatezza della riconversione, quanto a contenuti, modalità e ambiti assistenziali, nonostante la fissazione del termine di sei mesi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente l’efficacia dei provvedimenti impugnati. Ha ravvisato il fumus boni iuris nelle censure relative al deficit istruttorio e motivazionale: la riconversione, incidendo su una struttura accreditata e contrattualizzata che svolge un ruolo rilevante nell’assistenza sanitaria regionale, avrebbe richiesto una rigorosa analisi del fabbisogno, della continuità assistenziale e delle specificità territoriali del Molise, nonché una puntuale motivazione. Il giudice ha rilevato anche l’apparente violazione del d.m. n. 70/2015, in quanto la riconversione delle strutture con meno di 60 posti letto avrebbe dovuto essere preceduta da una specifica intesa in Conferenza Stato-Regioni, che non risulta intervenuta. Ha ritenuto meritevole di considerazione anche la censura relativa alla mancata partecipazione della ricorrente e alla leale collaborazione, poiché il suo coinvolgimento avrebbe consentito di acquisire elementi qualificati e di ponderare gli interessi incisi. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio che l’attuazione della riconversione entro sei mesi, per l’impatto su risorse, attività e organizzazione, determinasse la crisi o la chiusura della struttura, con pregiudizio anche per la continuità di un servizio ritenuto insostituibile sul territorio. Nel bilanciamento degli interessi è stata quindi privilegiata, nelle more del merito, la continuità del servizio sanitario. È stata fissata l’udienza pubblica per il 18 novembre 2026 e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sospensione interinale dell’efficacia dei provvedimenti impugnati
La tutela cautelare è stata concessa ravvisando sia il fumus boni iuris sia il pregiudizio grave derivante dall’immediata esecuzione degli atti programmatori.
d.m. 2 aprile 2015, n. 70
In sede cautelare il TAR ha ritenuto assistita da adeguato fumus la censura secondo cui la riconversione delle strutture con dotazione inferiore a 60 posti letto avrebbe dovuto essere preceduta da una specifica intesa in Conferenza Stato-Regioni.
Massime di principio
- Gli atti di programmazione sanitaria che impongono a una struttura privata accreditata una riconversione e la revisione dell’accreditamento devono esplicitare l’istruttoria svolta e le ragioni specifiche della scelta, soprattutto quando la struttura è contrattualizzata con il servizio sanitario e svolge un ruolo significativo nell’assicurazione della continuità assistenziale e dei livelli essenziali di assistenza.
- La programmazione sanitaria che incide su strutture esistenti deve confrontarsi con il fabbisogno assistenziale e con le specificità del contesto territoriale; il mero richiamo a criteri generali nazionali non esaurisce l’obbligo di motivazione e di ponderazione ragionevole e proporzionata.
- La riconversione di strutture sanitarie con dotazione inferiore a 60 posti letto, ove il d.m. n. 70/2015 la subordini a una specifica intesa in Conferenza Stato-Regioni, è cautelarmente censurabile quando tale intesa non risulti intervenuta.
- Quando un atto di programmazione sanitaria produce effetti significativi e immediati su una struttura privata accreditata, il suo mancato coinvolgimento nell’istruttoria può integrare una lesione delle garanzie partecipative e del principio di leale collaborazione, privando l’amministrazione di contributi utili alla completezza dell’istruttoria.
- La fissazione di un termine breve per la riconversione di una struttura sanitaria deve essere accompagnata da una definizione sufficientemente precisa di contenuti, modalità e ambiti dell’intervento; la genericità della misura può incidere sulla sua legittimità e aggravare il pregiudizio cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare, il rischio di crisi o chiusura di una struttura sanitaria che assicura un servizio rilevante o insostituibile può giustificare la sospensione dell’atto programmatorio, privilegiando temporaneamente la continuità assistenziale nelle more del giudizio di merito.
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