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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08201/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da uno sfratto per morosità intimato dal locatore nei confronti della conduttrice di un immobile ad uso diverso per il mancato pagamento di alcuni canoni e della quota dell'imposta di registro. La conduttrice si oppose, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di somme asseritamente versate in eccedenza rispetto al canone originariamente pattuito, oltre al risarcimento del danno e all'indennità per perdita di avviamento. Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere sul rilascio, rigettò la domanda di risoluzione per inadempimento e dichiarò inammissibili le riconvenzionali; la Corte d'appello accolse invece l'impugnazione della conduttrice, ritenne la stessa legittimamente identificata come parte appellante e condannò il locatore alla restituzione di parte delle somme versate, respingendo le altre domande. In cassazione il locatore dedusse: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per mancato rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello; 3) omesso esame della questione relativa alla diversa denominazione del soggetto appellante e alla sua non identificabilità; 4) violazione del dovere di accertare d'ufficio identità e legittimazione dell'appellante; 5) violazione dell'art. 79 l. n. 392/1978, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere nullo un patto successivo che prevedeva un canone più elevato rispetto a quello originario, trascurando l'adesione del conduttore. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso nella parte proposta da due soggetti in proprio, perché essi non avevano partecipato al giudizio di merito in tale qualità. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo perché l'omessa pronuncia può riguardare solo questioni di merito e non questioni processuali; inammissibile il secondo per difetto di specifica indicazione e riproduzione del contenuto dell'atto di appello ex art. 366, n. 6, c.p.c.; inammissibile il terzo perché deduceva una questione e non un fatto storico omesso, oltre al fatto che la Corte d'appello aveva comunque esaminato l'identità dell'appellante; infondato il quarto perché la Corte territoriale aveva accertato che l'appellante coincideva con la parte del primo grado, anche alla luce dei dati identificativi riportati in sentenza; inammissibile il quinto perché non censurava tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, avendo la Corte d'appello fondato la decisione sia sulla mancata sottoscrizione del preteso patto da parte della conduttrice sia, in via subordinata, sulla sua nullità ex art. 79 l. n. 392/1978. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore della controricorrente principale, compensazione delle spese nei rapporti con i soggetti intimati solo in proprio, e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non è configurabile con riferimento a questioni processuali, ma solo a domande, eccezioni o conclusioni di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una specifica indicazione delle parti della sentenza impugnate e delle ragioni di censura; tuttavia, nel giudizio di legittimità la relativa doglianza richiede una puntuale riproduzione del contenuto rilevante dell'atto impugnato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per dedurre nullità della sentenza o del procedimento per errori processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di una questione giuridica.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente e riprodurre, almeno indirettamente, il contenuto degli atti processuali rilevanti, senza demandare alla Corte una ricerca autonoma degli elementi a sostegno del motivo.

  • artt. 81, 100, 163, comma 3, n. 2, 164, comma 1, c.p.c.

    La censura verteva sull'identità e legittimazione ad agire/impugnare della parte, ma la Corte ha ritenuto che tale identità fosse stata accertata in fatto dal giudice di merito.

  • art. 79 della legge n. 392/1978

    In tema di locazioni non abitative è norma imperativa che impedisce patti diretti a derogare in peius al regime legale, rendendo inefficaci o nulli gli accordi contrari; nel caso concreto la censura è stata comunque dichiarata inammissibile per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In presenza dei presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è denunciabile solo quando il giudice non si sia espresso su domande o eccezioni di merito, non su questioni processuali.
  • Nel ricorso per cassazione fondato su vizi dell'atto di appello o su altri atti processuali, il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione e riproduzione del contenuto rilevante degli atti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata decisione su una questione giuridica.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio comporta l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo.
  • In materia di locazioni non abitative, i patti successivi che alterino il canone in contrasto con norme imperative possono essere inefficaci o nulli; tuttavia, in cassazione occorre impugnare specificamente tutte le basi motivazionali poste a fondamento della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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