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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16955/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

IEVA DAVIDE: deduce contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) e violazione dell'art. 69, comma 3, c.p.), perchè la Corte territoriale, pur avendo ritenuto equivalenti alle attenuanti tutte le aggravanti contestate (compresa la recidiva), ha tuttavia fissato la pena base sulla misura del reato più grave (lesioni aggravate) anziché su quella delle lesioni semplici (art. 582 c.p.). IEVA RAFFAELE: deduce omessa motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la pena inflitta fosse inferiore ai due anni e l'assenza di precedenti (certificato del casellario), sicché la Corte non ha formulato il necessario giudizio prognostico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i ricorsi. Per IEVA DAVIDE ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ritenendo errato il calcolo della pena base (dovendo tener conto dell'equivalenza delle aggravanti con le attenuanti e quindi della pena prevista per le lesioni semplici) e disponendo rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Per IEVA RAFFAELE ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena per omessa motivazione e ha disposto rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari affinché si pronunci sul beneficio; resta impregiudicata la definitività dell'accertamento di responsabilità e non decorrono nuovi termini di prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen. (comma terzo)

    Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti ha carattere unitario: tutte le circostanze rilevanti (comuni e ad effetto speciale) devono essere considerate nel giudizio di comparazione; se un'aggravante è ritenuta equivalente ad un'attenuante non può essere poi utilizzata per incrementare la pena base.

  • art. 582 cod. pen.

    Contiene la sanzione edittale per il reato di lesioni personali semplici; quando le aggravanti risultano neutralizzate dalle attenuanti la pena base va individuata nella misura prevista per le lesioni semplici.

  • art. 583 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali aggravate: la Corte d'Appello non poteva utilizzare la misura prevista per le lesioni aggravate quale pena base se le aggravanti erano state ritenute equivalenti alle attenuanti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; nella causa è stata riconosciuta l'equivalenza di tali attenuanti con tutte le aggravanti contestate, incorrendo così la necessità di rivedere il computo della pena.

  • art. 606 c.p.p. (lett. e), primo comma

    Consente il ricorso per cassazione per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto sussistente tale vizio rispetto alla determinazione della pena base.

Massime di principio

  • Se una corte territoriale ritiene equivalenti aggravanti e attenuanti, nel giudizio unitario di comparazione (art. 69, comma 3 c.p.) non può poi utilizzare le aggravanti neutralizzate per aumentare la pena base: la pena deve essere individuata sulla fattispecie meno grave applicabile.
  • L'errata individuazione della pena base in contrasto con il bilanciamento previsto dalla legge penale può portare a una pena "illegale" per eccesso ed è motivo di annullamento della sentenza in cassazione.
  • Quando l'imputato chiede la sospensione condizionale della pena e sussistono elementi formali che rendono possibile il beneficio (pena inferiore ai limiti previsti, assenza di precedenti), il giudice deve esprimere un giudizio motivato e prognostico sulla recidiva; l'omissione di tale valutazione comporta l'annullamento con rinvio.
  • La Cassazione non può svolgere nuovi accertamenti di fatto: in caso di omissioni motivazionali inerenti benefici della pena si rimanda la decisione al giudice del merito perché compia le valutazioni prognostiche necessarie.
  • L'annullamento parziale che riguarda solo il trattamento sanzionatorio non investe il giudicato sulla responsabilità penale; il rinvio non comporta riapertura della prescrizione oltre quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte Suprema.

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