Sentenza del 27/05/2015 n. 623 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - Studi settore - Attività contraddittorio - Ragioni contribuente - Ente impositore- Omessa motivazione rigetto - Atto impositivo - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. L’avviso di accertamento deve infatti contenere una motivazione adeguata, soprattutto quando il contribuente abbia partecipato al contraddittorio e abbia fornito elementi giustificativi rispetto allo scostamento dagli studi di settore. L’ente impositore non può limitarsi a emettere l’atto senza spiegare perché abbia disatteso le osservazioni ricevute.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato gli avvisi di accertamento sostenendo che, pur essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio, l’ente impositore non aveva esaminato né motivato il rigetto delle spiegazioni fornite per giustificare lo scostamento dagli studi di settore. L’omessa risposta alle osservazioni del contribuente ha impedito di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione e le ragioni per cui le giustificazioni erano state ritenute insufficienti.
Norme richiamate
Disciplina degli studi di settore
Lo scostamento dagli studi di settore può costituire elemento per l’accertamento, ma l’amministrazione deve confrontarsi con le spiegazioni fornite dal contribuente nel contraddittorio e motivare adeguatamente le ragioni dell’eventuale rigetto.
Obbligo di motivazione degli atti impositivi
L’avviso di accertamento deve illustrare in modo comprensibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Se il contribuente ha presentato osservazioni, la motivazione deve dar conto del loro esame e delle ragioni per cui non sono state accolte.
Massime di principio
- Quando l’accertamento si fonda sugli studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce una fase sostanziale e non meramente formale.
- L’amministrazione deve valutare concretamente le giustificazioni offerte dal contribuente e spiegare nell’atto perché le ritiene non convincenti o insufficienti.
- La mancata motivazione sul rigetto delle osservazioni può determinare l’illegittimità dell’avviso di accertamento, anche se il contraddittorio è stato formalmente instaurato.
- Il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione idonea a spiegare lo scostamento dagli studi di settore, verificando poi che l’atto impositivo risponda puntualmente a tali elementi.
- Una motivazione generica, standardizzata o limitata al semplice richiamo allo scostamento dagli studi di settore può non essere sufficiente a sostenere la pretesa tributaria.
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