Sentenza n. 8546/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - del provvedimento del 22.01.2026 con cui Roma Capitale ha disposto la “conclusione negativa del procedimento con il diniego della C.I.L.A. prot. CO/2025/157240 e contestuale archiviazione”; - del preavviso di rigetto prot. CO/2026/1904 dell’8.01.2026; - della determinazione dirigenziale n. VO/348/2026 del 13.03.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di conclusione negativa e archiviazione della CILA presentata per la demolizione di muri e recinzioni e il ripristino dello stato dei luoghi in esecuzione di un'ordinanza cautelare del giudice ordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha disposto la conclusione negativa del procedimento e l'archiviazione della CILA presentata per eseguire la demolizione di opere e il ripristino dello status quo ante, in attuazione di un'ordinanza cautelare del Tribunale ordinario che aveva ordinato al controinteressato la reintegrazione nel possesso e la demolizione delle opere. Ha dedotto, in sintesi: l'impossibilità di archiviare una CILA in quanto non costituente titolo edilizio; la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, per mancata indicazione e valutazione dell'interesse pubblico; l'erroneità dell'applicazione dei poteri di vigilanza edilizia per difetto di prova delle preesistenze, sostenendo che tale rilievo potesse riguardare l'attività di trasformazione del territorio, ma non la demolizione e il ripristino imposti dall'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale; lo sviamento di potere e l'ostacolo all'effettività della tutela giurisdizionale; la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990; nonché il difetto assoluto del provvedimento. Il TAR ha esaminato congiuntamente le censure relative all'applicazione dei poteri di vigilanza edilizia e le ha ritenute fondate e assorbenti.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Nel merito ha ritenuto fondate le censure relative all'erronea applicazione dei poteri di vigilanza edilizia. Dalla documentazione risultava che l'attività perseguita consisteva nella demolizione delle opere indicate nell'ordinanza cautelare del giudice ordinario e nel conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Secondo il Collegio, non era pertinente né logico esercitare, in tale situazione, i poteri di vigilanza previsti dall'art. 27 d.P.R. 380/2001, poiché essi sono riferibili all'attività di trasformazione attiva del territorio e non all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio mediante sentenza semplificata, previa audizione delle parti e ricorrendone le condizioni processuali.
art. 27 d.P.R. 380/2001
I poteri di vigilanza edilizia sono riferibili all'attività di trasformazione attiva del territorio e non risultano pertinenti quando l'attività consiste nell'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale mediante demolizione e ripristino.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione all'asserita necessità di motivare l'interesse pubblico nell'archiviazione della CILA, ma la relativa censura è stata assorbita.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è stata invocata per contestare il preavviso di rigetto, ma la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- I poteri di vigilanza edilizia previsti dall'art. 27 d.P.R. 380/2001 sono funzionali al controllo dell'attività di trasformazione attiva del territorio e non possono essere applicati, in modo non pertinente o illogico, a un'attività di demolizione e ripristino eseguita per dare attuazione a un provvedimento giurisdizionale.
- Quando l'attività edilizia dichiarata consiste esclusivamente nell'esecuzione di un ordine giudiziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, l'amministrazione non può trattarla come ordinaria attività di trasformazione del territorio ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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