Cassazione Penale, Sentenza n. 21041/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Livorno che l'aveva assolta dai reati di cui agli artt. 640 e 485 c.p. (perché il fatto non sussiste) e aveva respinto la richiesta dell'imputata di condannare la parte civile Fagioli Elisa alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno. I motivi del ricorso sostengono, in sintesi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge perché il Tribunale avrebbe utilizzato dichiarazioni di testi indicati in una lista firmata da un difensore nominato "in aggiunta", la cui sottoscrizione sarebbe inefficace, rendendo inutilizzabili le dichiarazioni; 2) errata valutazione circa la responsabilità della parte civile e carenza motivazionale nel rigetto della domanda di condanna per spese e danni, sostenendo che dalla ricostruzione emergerebbe la colpa grave/temerarietà della querela.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta l'ammissione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi indicati nella lista depositata anche prima della costituzione della parte civile: la persona offesa ha poteri di indicare testimoni ex art. 90 c.p.p. e, se la lista è stata depositata nei termini, la successiva costituzione non ne impedisce l'utilizzo. La firma del difensore qualificato "in aggiunta" non ha invalidato l'atto, posto che la stessa persona si è poi costituita in dibattimento con procura speciale, rendendo l'atto riferibile alla persona offesa. Inoltre la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sul diniego della condanna della parte civile a rifondere spese e danni: ai sensi degli artt. 541, 542 e 427 c.p.p. la condanna è possibile ma il giudice può compensare le spese per giustificati/giusti motivi; tali motivi devono essere gravi ed eccezionali e la decisione del Tribunale, benché sintetica, ha adeguatamente motivato il rigetto richiamando lo svolgimento dei fatti e lo stato di buona fede della persona offesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali dell'appello.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Riferimento al reato per il quale l'imputata era stata giudicata; la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato perché confermata l'assoluzione per non sussistenza del fatto.
art. 485 cod. pen.
Altro reato contestato all'imputata; l'assoluzione pronunciata in primo grado è stata mantenuta.
art. 90 cod. proc. pen.
La persona offesa ha il potere di indicare testimoni anche prima della costituzione di parte civile; la Corte conferma che tale indicazione resta valida se effettuata nei termini e rende ammissibili le prove testimoniali.
art. 468, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina dei termini per la presentazione delle liste testi; la Corte afferma che la lista depositata nei termini è efficace anche se la costituzione in parte civile avviene successivamente.
art. 507 cod. proc. pen.
Consente al giudice di utilizzare dichiarazioni di testi indicati in una lista anche quando la lista stessa sia inammissibile, qualora la loro assunzione appaia decisiva; la Corte richiama questo potere per giustificare utilizzabilità delle dichiarazioni.
artt. 541 e 542 cod. proc. pen.
Prevedono la possibilità di condannare il querelante o la parte civile alla rifusione delle spese e al risarcimento in caso di assoluzione dell'imputato; la Corte ricorda che tali condanne sono subordinate a richiesta e alla valutazione di colpa grave o temerarietà, salvo che sussistano giustificati/giusti motivi per compensazione.
art. 427 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai "giusti motivi" che consentono la compensazione delle spese: devono essere gravi ed eccezionali e richiedono motivazione adeguata del giudice.
art. 92 cod. proc. civ. (richiamato)
Usato come parametro interpretativo a seguito di giurisprudenza costituzionale: il concetto di "temerarietà" o di ragioni per compensazione deve essere valutato in modo rigoroso e limitato a casi gravi/peculiari.
Massime di principio
- La persona offesa può depositare la lista testi anche prima di costituirsi parte civile e le prove così indicate sono ammissibili se rispettano i termini dell'art. 468 c.p.p.; la successiva costituzione non invalida la lista.
- La sottoscrizione della lista da parte di un difensore nominato "in aggiunta" non invalida automaticamente l'atto se la stessa parte si costituisce successivamente con procura che rende l'atto riferibile alla persona offesa.
- Anche se una lista testi fosse formalmente inammissibile, il giudice ha il potere di utilizzare le dichiarazioni dei testi ai sensi dell'art. 507 c.p.p. quando la loro assunzione risulti decisiva per l'accertamento dei fatti.
- La condanna della parte civile alla rifusione delle spese e al risarcimento non è automatica in caso di assoluzione dell'imputato: richiede richiesta della parte e la valutazione di colpa grave o temerarietà della querela; il giudice può invece compensare le spese per "giustificati/giusti motivi" che devono essere gravi ed eccezionali.
- Il giudice deve motivare con precisione le ragioni per concedere o negare la rifusione delle spese e il risarcimento: valutazioni sintetiche ma riferite a fatti concreti e stato di buona fede possono essere ritenute sufficienti in sede di legittimità se non manifestamente illogiche.
- In situazioni analoghe, un ricorso basato su vizi formali della lista testi richiede di dimostrare l'effettivo pregiudizio alla difesa; la mera formalità della sottoscrizione difficilmente determina nullità o inutilizzabilità se il contenuto della lista è conoscibile dalle parti.
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