Cassazione Penale, Ordinanza n. 29803/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I motivi dedotti riguardavano l'identificazione dell'imputato, la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché aspecifiche e meramente reiterative di doglianze già esaminate e correttamente respinte nel merito dal giudice di appello, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È richiamato come una delle fattispecie per cui vi è stata condanna in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità.
art. 582 c.p.
È richiamato come una delle fattispecie per cui vi è stata condanna in appello; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze su identificazione dell'imputato, trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere sorrette da specifiche critiche alla motivazione della decisione di merito; in difetto, il ricorso è aspecifico e quindi inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, ove disposta dalla Corte.
Come è indicizzato
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