Cassazione Civile, Ordinanza n. 01284/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava un'area scoperta ad uso cortile e sedime, catastalmente identificata come mappale autonomo, inserita in un complesso immobiliare originariamente unitario e poi frazionato mediante decreti di trasferimento nell'ambito di una procedura esecutiva. Un soggetto proprietario di alcuni appartamenti sovrastanti l'ex cartiera agiva per far dichiarare che tale area fosse pertinenza comune e indivisa di tutte le unità del complesso. I controinteressati, proprietari della porzione già adibita a cartiera, si costituivano chiedendo in via riconvenzionale di accertare che l'area fosse pertinenza esclusiva della loro porzione immobiliare e quindi da loro acquistata in via derivativa. Il Tribunale accoglieva la riconvenzionale e la Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 948 c.c. e dell'onere probatorio gravante sull'attore in rivendicazione: sosteneva che, essendo stata qualificata la domanda riconvenzionale come azione di rivendica della proprietà/comproprietà esclusiva dell'area, i resistenti avrebbero dovuto fornire la probatio diabolica e dimostrare un acquisto a titolo originario, ossia l'usucapione o comunque un possesso esclusivo idoneo a fondare la pertinenza esclusiva; ciò non era avvenuto. Il ricorrente lamentava inoltre che la Corte territoriale avesse valorizzato solo il decreto di trasferimento più antico e la CTU, senza considerare che il bene era in concreto stato utilizzato, fino al 2004, sia a servizio della cartiera sia a servizio degli appartamenti sovrastanti, sicché il rapporto pertinenziale non poteva ritenersi esclusivo. Denunciava infine, per i motivi successivi, vizi nella valutazione delle prove e violazione degli artt. 950, 817 e 818 c.c.; tali censure restavano assorbite. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha osservato che i decreti di trasferimento non avevano escluso espressamente il preesistente vincolo di pertinenzialità dell'area cortilizia rispetto a tutte le unità del compendio originario, né avevano in modo univoco trasferito il mappale in via esclusiva ai resistenti; pertanto, in presenza di una domanda di rivendicazione, non bastava il solo titolo derivativo, occorrendo la prova dell'acquisto a titolo originario dell'area quale pertinenza esclusiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, assorbendo gli altri motivi e demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito favorevole ai resistenti è stata quindi annullata perché la Corte territoriale aveva riconosciuto la pertinenza esclusiva dell'area cortilizia senza accertare la prova dell'acquisto a titolo originario richiesto in una rivendicazione.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
Nell'azione di rivendicazione l'attore deve fornire la prova del proprio diritto di proprietà; quando il convenuto/attore in riconvenzionale affermi una proprietà esclusiva contrastando un preesistente vincolo di pertinenzialità, non è sufficiente il solo titolo derivativo se non sia dimostrato l'acquisto a titolo originario.
art. 950 c.c.
Richiamato solo come norma dedotta nei motivi successivi, rimasti assorbiti; non è oggetto di una specifica affermazione decisoria nel testo.
art. 817 c.c.
Richiamato solo come norma dedotta nei motivi successivi, rimasti assorbiti; la decisione centrale si fonda sul difetto di prova dell'esclusività della pertinenza.
art. 818 c.c.
Richiamato solo come norma dedotta nei motivi successivi, rimasti assorbiti; non viene svolta una autonoma ratio decidendi su di esso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamata per il deposito di memorie nella fase camerale.
Massime di principio
- In una controversia sulla proprietà di un bene qualificato come pertinenza, chi rivendica un diritto esclusivo in contrasto con una preesistente destinazione comune deve provare in modo pieno il titolo acquisitivo del bene, non essendo sufficiente il mero richiamo a un titolo derivativo se il vincolo di servizio non risulti inequivocamente cessato.
- L'azione di rivendicazione richiede una prova rigorosa del diritto vantato; se il bene era originariamente servente a più unità immobiliari, la sola anteriorità di un decreto di trasferimento non consente, di per sé, di ritenere trasferita la pertinenza in via esclusiva.
- Quando i titoli di trasferimento e la documentazione catastale non chiariscono la sorte di una pertinenza preesistente, il giudice non può attribuirla esclusivamente a una sola porzione immobiliare senza un accertamento specifico dell'acquisto a titolo originario o della cessazione del servizio comune.
- Se il motivo decisivo del ricorso investe il difetto di prova del diritto azionato e viene accolto, gli ulteriori motivi che attengono alla valutazione delle prove o alla disciplina della pertinenza restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01266/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01267/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01268/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01269/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01271/2024 del 12/01/2024
- ordinanza_civile · 12 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01273/2024 del 12/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →