Sentenza n. 7539/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 5978/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione n. 88 del 28 dicembre 2022
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto la domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione relativa a opere abusive realizzate nell’immobile: al primo piano, chiusura di un terrazzo con creazione di un ambiente di circa 18,09 mq e 58,79 mc; al secondo piano, ampliamento sul lastrico solare con creazione di una cameretta e w.c. di circa 27,36 mq e 62,65 mc; inoltre, realizzazione di un terrazzino praticabile di circa 16,12 mq. L’appellante ha sostenuto che, sull’istanza presentata il 5 agosto 2014, si fosse formato silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001, sicché l’ordinanza sarebbe priva del presupposto legittimante; ha contestato la mancata comunicazione e notificazione del preavviso di rigetto e del parere negativo del 14 ottobre 2015, lamentando la perdita della possibilità di presentare osservazioni e l’impossibilità di impugnare il diniego. Ha inoltre dedotto l’irragionevolezza e la sproporzione dell’ordine, adottato molti anni dopo l’avvio della vicenda, il difetto di motivazione e l’affidamento derivante dal tempo trascorso. Infine, ha invocato l’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, sostenendo che la demolizione non sarebbe stata possibile senza pregiudizio per le parti legittime e che avrebbe dovuto applicarsi la sanzione pecuniaria sostitutiva. Il Comune ha riferito che l’istanza del 2014 era un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001; che il preavviso era stato trasmesso il 5 marzo 2015 e il parere negativo espresso il 14 ottobre 2015; e che l’ordinanza n. 88/2022 era stata adottata dopo aver constatato che non risultava provata la notificazione della precedente ordinanza n. 32/2016.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto provato, anche sulla base della documentazione prodotta dall’appellante, che l’istanza del 5 agosto 2014 fosse una domanda di accertamento di conformità e permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, non una domanda ordinaria soggetta al silenzio-assenso dell’art. 20. Sulla domanda in sanatoria si era quindi formato per legge il silenzio-rigetto dopo sessanta giorni; il parere negativo del 14 ottobre 2015 era meramente confermativo e non riapriva i termini d’impugnazione. La mancata notificazione degli atti istruttori non differiva la decorrenza del termine, poiché il silenzio si perfezionava per effetto della legge e l’interessato conosceva il termine di formazione; il diniego tacito non richiedeva una previa comunicazione dei motivi ostativi. Non essendo stato tempestivamente impugnato il diniego di sanatoria, l’appellante non poteva contestarne in questo giudizio la legittimità. L’ordinanza n. 88/2022 non è illegittima per la sua reiteratività: la mancata prova della notifica dell’ordinanza n. 32/2016 non sana gli abusi e giustifica la rinnovata attività repressiva. Quanto alle doglianze su motivazione, tempo trascorso, affidamento, ragionevolezza e proporzionalità, il Collegio ha ribadito che, accertata la realizzazione di opere abusive, l’ordine di demolizione è vincolato, non richiede una specifica comparazione degli interessi né una motivazione ulteriore sul concreto interesse pubblico, e non deve tenere conto del tempo trascorso. La contestazione circa l’impossibilità di demolire senza pregiudizio le parti conformi e l’eventuale applicazione della sanzione sostitutiva attengono alla fase esecutiva: spetta al privato dimostrare rigorosamente in tale fase l’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte legittima. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in Euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
Infatti l’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia prevede che sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
La domanda di permesso di costruire in sanatoria è soggetta a silenzio-rigetto dopo sessanta giorni; non si forma silenzio-assenso.
art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001
Ne consegue l’infondatezza della censura secondo cui decorso il termine senza un provvedimento espresso, sull’istanza del 5 agosto 2014 si sarebbe formato silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001.
Il silenzio-assenso previsto per la domanda ordinaria di permesso di costruire non si applica all’istanza di sanatoria disciplinata dall’art. 36.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
Non compete all’amministrazione procedente valutare, prima che venga emesso l’ordine di demolizione dell’abuso, se possa essere applicata la sanzione sostitutiva, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme (così Consiglio di Stato VII n° 638 del 26 gennaio 2026).
L’impossibilità di demolire senza pregiudicare le parti conformi e l’eventuale applicazione della sanzione sostitutiva sono valutate nella fase esecutiva; il privato deve provare rigorosamente l’impossibilità di ottemperare.
Massime di principio
- La domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 è soggetta al silenzio-rigetto previsto da tale disposizione e non al silenzio-assenso dell’art. 20, comma 8; il diniego tacito deve essere impugnato tempestivamente.
- Il parere espresso successivamente all’avvio dell’istruttoria su una domanda di sanatoria, se meramente confermativo del silenzio-rigetto già formatosi, non riapre i termini per impugnare il diniego tacito. La mancata notificazione degli atti istruttori non differisce il termine di impugnazione quando il silenzio si è perfezionato per legge.
- L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento di opere edilizie abusive ha natura vincolata: non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né una motivazione ulteriore sul concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, e il tempo trascorso non determina di per sé un affidamento opponibile alla repressione.
- L’eventuale impossibilità di demolire le opere abusive senza pregiudizio per le parti conformi e la conseguente applicazione della sanzione sostitutiva non devono essere valutate prima dell’ordine di demolizione, ma nella fase esecutiva; grava sul privato l’onere di dimostrare rigorosamente tale impossibilità.
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