Cassazione Penale, Sentenza n. 687/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per il reato di cui all'art. 624 c.p.; il ricorrente deduce che, nel corso del giudizio di appello, è intervenuta la remissione di querela da parte della persona offesa Pellegrino Mariantonietta e la contestuale accettazione da parte dell'imputato, atti depositati tempestivamente (telematicamente il 27/12/2023 e in forma cartacea il 18/01/2024), che avrebbero dovuto determinare l'estinzione del reato e la dichiarazione di estinzione avanzata dalla difesa in udienza del 15/04/2024, ma la Corte d'Appello ha comunque confermato la condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha constatato l'intervenuta remissione di querela e la concomitante accettazione da parte dell'imputato (documentata dal deposito del 27/12/2023) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha altresì rilevato che il ricorso era tempestivo e che nella sentenza impugnata non emergono elementi tali da dimostrare l'innocenza evidente dell'imputato. In mancanza di deroga pattizia, ha imposto all'imputato il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Identifica il reato per cui l'imputato era stato condannato; la Corte ha ritenuto che tale reato sia estinto in ragione della remissione di querela accettata dall'imputato
art. 340 cod. proc. pen.
Stabilisce che, in mancanza di diverse pattuizioni, le spese processuali sono a carico dell'imputato; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La remissione di querela validamente espressa dalla persona offesa e accettata dall'imputato estingue il reato perseguibile a querela, quando la legge lo prevede; gli atti di remissione tempestivamente depositati devono essere considerati dal giudice
- Il giudice d'appello deve tener conto dei depositi telematici e cartacei che comprovano la remissione di querela; l'ignoranza di tali atti può giustificare l'annullamento in Cassazione
- In presenza di estinzione sopravvenuta del reato la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata
- L'annullamento per estinzione del reato non impedisce l'applicazione delle norme sulle spese: salvo diverse pattuizioni, le spese processuali restano a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
- La sola remissione di querela non viene sostituita da un esame sulla fondatezza del fatto; la Suprema Corte verifica anche l'eventuale sussistenza di prova evidente dell'innocenza quando rilevante per altre pronunce, ma se non emerge tale prova si provvede all'annullamento per estinzione del reato
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