Cassazione Penale, Sentenza n. 26647/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Corallo, terzo interessato, ha proposto riesame avverso il sequestro preventivo funzionale alla confisca di beni vincolati originariamente con decreti tra il 28/11/2016 e il 18/12/2017 e nuovamente vincolati con provvedimento del 27/12/2024 in relazione alla condanna per riciclaggio di Rudolf Baetsen. Corallo sosteneva di essere l'effettivo titolare esclusivo di alcuni dei beni e chiedeva la loro restituzione (parte dei medesimi beni erano già stati in precedenza restituiti a lui con decreti); il Tribunale dichiarò il riesame inammissibile per difetto di legittimazione ritenendo che i beni fossero riconducibili a persone giuridiche. In cassazione si deducevano violazioni di legge (art. 321 c.p.p., art. 648-bis c.p.) e il vizio di motivazione, con l'ulteriore doglianza che la Corte d'appello aveva eluso un provvedimento di restituzione precedente riproponendo il vincolo in violazione del principio del ne bis in idem.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato la decisione del Tribunale come carente di motivazione rispetto alla questione specificamente devoluta (la titolarità dei beni), poiché il Tribunale si è limitato in modo assertivo a ricollegare i beni a persone giuridiche senza confrontarsi con i decreti originari di sequestro e con i precedenti provvedimenti di restituzione che avevano riconosciuto la titolarità di Corallo su alcuni beni. La Corte ha quindi rilevato violazione di legge e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. (decisione del 14 maggio 2025).
Norme richiamate
Riferito in relazione alla disciplina del riesame; la Corte sottolinea che i provvedimenti incidentali vanno motivati compiutamente e che la carenza di motivazione integra violazione di legge suscettibile di cassazione
Norma sostanziale sul riciclaggio: il sequestro impugnato era collegato a una confisca disposta per reati di riciclaggio commessi da altro soggetto (Baetsen); la norma è il fondamento sostanziale del vincolo ma non esime il giudice dal valutare la titolarità dei beni richiesti in restituzione
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la competenza per il nuovo giudizio; la Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma competente ai sensi di questa disposizione
Massime di principio
- Il terzo che chiede la restituzione di beni sottoposti a sequestro deve vedere valutata la sua effettiva titolarità: il giudice non può dichiarare inammissibile o rigettare l'istanza limitandosi ad affermazioni assertive sulla riconducibilità a società senza confrontare i decreti originari di sequestro e gli eventuali provvedimenti di restituzione già emessi.
- La Cassazione è ammissibile contro ordinanze in materia di sequestro solo per violazione di legge; tra le violazioni rilevanti rientrano errori di diritto e vizi gravi della motivazione (assenza di ragionevolezza, coerenza o completezza tali da rendere incomprensibile il percorso logico-giustificativo).
- Se vi sono precedenti decreti di restituzione che riconoscono la titolarità del terzo su alcuni beni, il giudice del riesame deve valutare esplicitamente tali provvedimenti e motivare perché, eventualmente, non si ritiene più applicabile il diritto alla restituzione (es. per sopravvenute esigenze di confisca), pena l'annullamento per vizio di motivazione.
- La confluenza tra sequestri originari, successivi provvedimenti di restituzione e nuovo sequestro funzionale alla confisca richiede un esame articolato: occorre distinguere i beni effettivamente riconosciuti al terzo da quelli riconducibili al condannato e motivare in ordine alla riconducibilità patrimoniale e all'idoneità dei beni alla confisca.
- Nel contestare un provvedimento di sequestro funzionale alla confisca, è strategico documentare e portare in giudizio tutti i decreti originari, i provvedimenti di restituzione e le scritture societarie che dimostrano la titolarità o la disponibilità effettiva dei beni.
- La doglianza per violazione del principio del ne bis in idem relative a vincoli già rimossi può essere rilevante, ma richiede una motivazione chiara su come il nuovo vincolo si ponga rispetto ai precedenti provvedimenti di restituzione.
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