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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21142/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società, partecipante a una procedura competitiva indetta dal curatore fallimentare per la vendita del compendio aziendale della società fallita, aveva chiesto la sospensione della procedura ex art. 108 l.fall., sostenendo che l'offerta di acquisto presentata da un'altra concorrente fosse irricevibile perché accompagnata da un accordo con le organizzazioni sindacali stipulato senza autorizzazione del curatore e dopo l'avvio della procedura. Il giudice delegato aveva rigettato l'istanza rilevando, tuttavia, l'irricevibilità di tutte le offerte per altre ragioni (offerte condizionate e non corredate da cauzione) e disponendo la riformulazione della gara. Il reclamo era stato poi rigettato dal Tribunale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso il decreto del Tribunale, ma prima dell'adunanza camerale ha rinunciato al ricorso; una controparte ha accettato la rinuncia, mentre il curatore del fallimento non ha aderito.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima dell'adunanza camerale, e ha dichiarato l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Quanto alle spese, ha escluso il regolamento nei rapporti tra ricorrente e una controricorrente che aveva accettato la rinuncia, mentre ha condannato la ricorrente a pagare al fallimento la metà delle spese del giudizio di legittimità, compensando parzialmente il resto per giustificati motivi legati alla questione già risolta in senso sfavorevole in precedente ordinanza in controversia analoga tra le stesse parti.

Norme richiamate

  • art. 108 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    norma invocata per la sospensione della procedura competitiva di vendita nell'ambito del fallimento

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale, determina l'estinzione del procedimento

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente preclude la condanna della rinunciante alle spese nei rapporti con tale parte

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta prima dell'adunanza camerale, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
  • L'accettazione della rinuncia da parte della parte controricorrente impedisce la condanna della rinunciante alle spese nei rapporti con quella parte.
  • Se una parte controricorrente non accetta la rinuncia perché deve tutelare gli interessi della massa creditoria, il giudice può regolare le spese anche solo parzialmente, valorizzando giustificati motivi di compensazione.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione nel merito, limitandosi a dichiarare l'estinzione del procedimento e a regolare le spese secondo le regole applicabili alla rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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