Sentenza del 18/12/2018 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Irpef - Iva - Iscrizione ipotecaria - Comunicazione - Notifica eseguita mediante servizio di posta privata - Inesistenza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della comunicazione o notificazione di atti tributari sostanziali e processuali, relativi a IRPEF, IVA e iscrizione ipotecaria, perché eseguita mediante un servizio di posta privata anziché tramite il servizio postale autorizzato. La questione riguardava anche l'eventuale applicabilità della legge n. 124/2017, che ha soppresso il monopolio del servizio universale di notificazione di Poste Italiane, e la possibilità di sanare il vizio della notificazione.
La decisione
La notificazione effettuata tramite un servizio di posta privata è stata ritenuta inesistente, non semplicemente nulla, e quindi non suscettibile di sanatoria. La legge n. 124/2017 non è stata considerata applicabile retroattivamente: la liberalizzazione del servizio postale non ha convalidato le notificazioni precedenti eseguite da operatori privati non abilitati. Di conseguenza, la contestazione del contribuente è stata accolta e l'atto o gli effetti fondati sulla notificazione irregolare sono risultati invalidi.
Norme richiamate
Art. 1, legge n. 124/2017
La disposizione ha previsto la soppressione del servizio universale di notificazione riservato a Poste Italiane, ma non è stata interpretata come norma retroattiva idonea a sanare notificazioni effettuate in precedenza tramite posta privata.
Art. 4, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 261/1999
La norma individuava l'ambito del servizio postale universale e il soggetto abilitato alle notificazioni. Una notificazione tributaria effettuata da un operatore privato non autorizzato al momento dell'invio è stata considerata inesistente.
Massime di principio
- Per le notificazioni di atti tributari effettuate prima della liberalizzazione introdotta dalla legge n. 124/2017, l'utilizzo di un servizio di posta privata non autorizzato può determinare inesistenza della notificazione.
- L'inesistenza della notificazione è più grave della nullità: non è normalmente sanata dalla costituzione in giudizio o dalla conoscenza di fatto dell'atto da parte del destinatario.
- La validità della notificazione deve essere valutata in base alla normativa vigente alla data della spedizione, senza applicare retroattivamente successive modifiche legislative.
- In presenza di un atto tributario notificato tramite posta privata, occorre verificare la data della notificazione, l'abilitazione dell'operatore e la natura dell'atto, poiché tali elementi possono incidere sulla validità dell'atto e degli eventuali atti successivi, come l'iscrizione ipotecaria.
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