Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/12/2018 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Irpef - Iva - Iscrizione ipotecaria - Comunicazione - Notifica eseguita mediante servizio di posta privata - Inesistenza - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la validità della comunicazione o notificazione di atti tributari sostanziali e processuali, relativi a IRPEF, IVA e iscrizione ipotecaria, perché eseguita mediante un servizio di posta privata anziché tramite il servizio postale autorizzato. La questione riguardava anche l'eventuale applicabilità della legge n. 124/2017, che ha soppresso il monopolio del servizio universale di notificazione di Poste Italiane, e la possibilità di sanare il vizio della notificazione.

La decisione

La notificazione effettuata tramite un servizio di posta privata è stata ritenuta inesistente, non semplicemente nulla, e quindi non suscettibile di sanatoria. La legge n. 124/2017 non è stata considerata applicabile retroattivamente: la liberalizzazione del servizio postale non ha convalidato le notificazioni precedenti eseguite da operatori privati non abilitati. Di conseguenza, la contestazione del contribuente è stata accolta e l'atto o gli effetti fondati sulla notificazione irregolare sono risultati invalidi.

Norme richiamate

  • Art. 1, legge n. 124/2017

    La disposizione ha previsto la soppressione del servizio universale di notificazione riservato a Poste Italiane, ma non è stata interpretata come norma retroattiva idonea a sanare notificazioni effettuate in precedenza tramite posta privata.

  • Art. 4, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 261/1999

    La norma individuava l'ambito del servizio postale universale e il soggetto abilitato alle notificazioni. Una notificazione tributaria effettuata da un operatore privato non autorizzato al momento dell'invio è stata considerata inesistente.

Massime di principio

  • Per le notificazioni di atti tributari effettuate prima della liberalizzazione introdotta dalla legge n. 124/2017, l'utilizzo di un servizio di posta privata non autorizzato può determinare inesistenza della notificazione.
  • L'inesistenza della notificazione è più grave della nullità: non è normalmente sanata dalla costituzione in giudizio o dalla conoscenza di fatto dell'atto da parte del destinatario.
  • La validità della notificazione deve essere valutata in base alla normativa vigente alla data della spedizione, senza applicare retroattivamente successive modifiche legislative.
  • In presenza di un atto tributario notificato tramite posta privata, occorre verificare la data della notificazione, l'abilitazione dell'operatore e la natura dell'atto, poiché tali elementi possono incidere sulla validità dell'atto e degli eventuali atti successivi, come l'iscrizione ipotecaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.