Sentenza del 18/12/2018 n. 9108 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, riscossione e controlli - IRES,IRAP,IVA-Accertamento ex artt. 39 e 41 bis DPR 600/1973 - Delega di firma- Differenza tra delega di firma e delega di funzioni-Delega di funzioni- Plurimi ulteriori elementi strutturali, tra cui la delega delle relative funzioni accertative.- Delega di firma-Indicazione del potere conferito al delegato- Terza area funzionale ( ex area direttiva) ricoperta dal funzionario delegato- Necessità-Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’atto di accertamento, sostenendo l’invalidità della delega conferita dal Direttore dell’Ufficio al funzionario sottoscrittore. La questione riguardava la distinzione tra delega di firma e delega di funzioni: la prima attribuisce al delegato il potere di sottoscrivere atti già rientranti nella competenza del delegante, mentre la seconda trasferisce anche specifiche funzioni amministrative e accertative e richiede, pertanto, indicazioni strutturali ulteriori. È stata inoltre esaminata la necessità che il funzionario delegato appartenesse alla terza area funzionale, già area direttiva.
La decisione
La delega di firma è stata ritenuta legittima perché indicava nominativamente il funzionario delegato, appartenente alla terza area funzionale, e specificava la data di scadenza del potere conferito. La Corte ha distinto tale ipotesi dalla delega di funzioni, per la quale sarebbe necessario indicare anche il trasferimento delle specifiche funzioni accertative. In presenza di una valida delega di firma, l’atto sottoscritto dal funzionario è quindi legittimo.
Norme richiamate
Articoli 39 e 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplinano, rispettivamente, l’accertamento analitico, induttivo e parziale ai fini delle imposte sui redditi; gli atti adottati nell’esercizio di tali poteri devono essere sottoscritti da soggetti legittimati.
Art. 4-bis del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
Rileva ai fini dell’individuazione dell’area funzionale e della posizione del personale dell’Amministrazione finanziaria abilitato alla sottoscrizione degli atti.
Massime di principio
- La delega di firma non equivale alla delega di funzioni: nella prima il delegato sottoscrive atti nell’ambito della competenza del delegante, mentre nella seconda vengono trasferiti anche poteri e funzioni amministrative specifiche.
- Per essere valida, una delega di firma deve consentire di identificare il delegato, il potere conferito e il periodo di efficacia; l’indicazione della scadenza rafforza la verificabilità dell’atto.
- Il funzionario delegato alla firma degli atti di accertamento deve appartenere alla terza area funzionale, già area direttiva, secondo i requisiti applicabili al personale dell’Amministrazione finanziaria.
- Se l’Amministrazione sostiene che non si tratta di una semplice delega di firma ma di una delega di funzioni, devono risultare anche le specifiche funzioni accertative trasferite e gli ulteriori elementi necessari a tutelare il destinatario dell’atto.
- La contestazione della delega deve essere valutata concretamente esaminando il contenuto dell’atto, l’identità e la qualifica del delegato, la durata della delega e l’ampiezza dei poteri attribuiti.
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