Sentenza del 18/12/2018 n. 1252 - Comm. Trib. Prov. Torino
A decorrere da 01/12/2012 la Regione Piemonte doveva adeguarsi, in materia di bollo auto, al termine prescrizionale di anni tre, sia per l'avviso di accertamento che per gli atti successivi. Nell'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento, relativa a bollo auto, non sussiste il difetto di legittimazione passiva, se il ricorrente chiama in giudizio solo l'Agente della riscossione e non la Regione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza del bollo auto eccependo l'intervenuta prescrizione del credito e sostenendo che, dal 1° gennaio 2012, dovesse applicarsi il termine prescrizionale statale triennale, anche agli atti successivi all'avviso di accertamento. Ha inoltre sostenuto che non fosse necessario chiamare in giudizio la Regione Piemonte, poiché l'impugnazione era rivolta contro l'ingiunzione emessa dall'Agente della riscossione.
La decisione
La sentenza ha escluso l'applicazione della prescrizione decennale in assenza di un titolo giudiziale e ha ritenuto cessata, dal 1° gennaio 2012, l'efficacia del termine quinquennale previsto dall'art. 5 della legge regionale Piemonte n. 20/2002, in ragione della prevalenza della disciplina statale triennale. È stato inoltre escluso il difetto di legittimazione passiva per il solo fatto che il contribuente avesse citato esclusivamente l'Agente della riscossione. L'onere di chiamare in giudizio la Regione, ove necessario, gravava sull'Agente della riscossione; la Commissione avrebbe potuto ordinare l'integrazione del contraddittorio solo in presenza di litisconsorzio necessario. L'impugnazione è stata quindi accolta in favore del contribuente, con conseguente riconoscimento della prescrizione del credito e annullamento dell'ingiunzione, nei limiti risultanti dalla decisione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 1, D.L. 225/2010
Proroga sino al 2011 della normativa regionale non rispettosa della disciplina statale.
La proroga ha mantenuto temporaneamente applicabili le discipline regionali difformi da quella statale, ma non oltre il 2011; dal 1° gennaio 2012 ha quindi trovato applicazione il termine statale triennale.
Art. 5, Legge Regione Piemonte n. 20/2002
Prevedeva un termine prescrizionale quinquennale per la tassa automobilistica regionale.
Il termine quinquennale regionale ha cessato di operare dal 1° gennaio 2012, quando è divenuta applicabile la disciplina statale triennale.
Art. 39, D.Lgs. 112/1999
Disciplina i rapporti processuali tra ente titolare del credito e agente della riscossione, consentendo di coinvolgere l'ente impositore quando la controversia riguarda anche la fondatezza della pretesa tributaria.
Art. 14, D.Lgs. 546/1992
Prevede l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario; tale meccanismo non opera automaticamente in ogni controversia relativa alla riscossione.
Art. 269, comma 3, c.p.c.
L'attore deve chiedere e ottenere preventivamente l'autorizzazione del giudice per chiamare in causa un terzo; nel caso concreto l'onere di coinvolgere la Regione è stato ricondotto all'Agente della riscossione.
Massime di principio
- Per i bolli auto della Regione Piemonte, dal 1° gennaio 2012 deve essere verificato il termine statale triennale di prescrizione, salvo l'esistenza di un valido titolo giudiziale o di specifici atti interruttivi tempestivi.
- La prescrizione decennale non deriva automaticamente dalla semplice emissione di un avviso di accertamento o di un'ingiunzione: è normalmente necessaria una sentenza passata in giudicato o altro titolo idoneo a fondarla.
- Quando si impugna un atto della riscossione, l'Agente della riscossione può essere convenuto direttamente; la mancata citazione della Regione non determina automaticamente l'inammissibilità o il difetto di legittimazione passiva.
- La corretta individuazione del soggetto da convenire dipende dal contenuto della contestazione: vizi propri dell'atto di riscossione riguardano principalmente l'agente, mentre la fondatezza del tributo può coinvolgere anche l'ente impositore.
- La prescrizione deve essere verificata considerando la data di scadenza del tributo, gli eventuali atti interruttivi validamente notificati e la normativa applicabile nel periodo di riferimento.
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