Sentenza del 18/12/2018 n. 9099 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale- Ici- Ingiunzione di pagamento- Istanza annullamento in autotutela- Impugnazione silenzio-rifiuto- Valutazione largamente discrezionale della P.A.- Oggetto di sindacato giurisdizionale soltanto sotto il profilo delle ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino il relativo esercizio del potere-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato accoglimento, anche tacito, dell’istanza di annullamento in autotutela dell’ingiunzione di pagamento ICI. La questione riguardava se il silenzio dell’amministrazione sull’istanza potesse essere impugnato davanti al giudice tributario per ottenere la rimozione dell’atto impositivo.
La decisione
Il diniego tacito di autotutela non è normalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale, poiché l’amministrazione dispone di un potere ampiamente discrezionale nel decidere se intervenire in autotutela. Il giudice può esaminare tale scelta solo quando siano dedotte specifiche ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l’esercizio del potere. L’impugnazione del silenzio-rifiuto, inoltre, non può essere utilizzata per aggirare i termini decadenziali e ottenere una tardiva impugnazione dell’ingiunzione originaria. Ne consegue la prevalenza della posizione dell’ente impositore.
Norme richiamate
Principi giurisprudenziali sull’autotutela tributaria
La valutazione della Pubblica Amministrazione è largamente discrezionale ed è sindacabile soltanto sotto il profilo delle ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l’esercizio del potere.
L’autotutela non costituisce un diritto del contribuente all’annullamento dell’atto, ma un potere discrezionale dell’amministrazione. Il giudice non può sostituirsi all’ente nella valutazione di opportunità, salvo verificare l’eventuale presenza di un rilevante interesse generale.
Principio del divieto di impugnazione tardiva dell’atto impositivo
L’impugnazione del diniego, espresso o tacito, di autotutela non può riaprire i termini per contestare un’ingiunzione o un atto impositivo divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 9669/2009, n. 11457/2010, n. 15220/2012, n. 25524/2014 e n. 3442/2015
La giurisprudenza di legittimità ha affermato la natura discrezionale dell’autotutela tributaria e i limiti del sindacato giudiziale sul diniego, escludendo che l’istanza possa essere utilizzata come rimedio alternativo o tardivo contro l’atto impositivo.
Corte costituzionale, sentenza n. 181/2017
La pronuncia è richiamata nel quadro dei principi costituzionali relativi ai limiti e alle condizioni del sindacato sul diniego di autotutela tributaria.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di autotutela non sospende, di regola, i termini per impugnare l’atto impositivo o l’ingiunzione di pagamento.
- Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di autotutela non consente normalmente di ottenere una nuova valutazione nel merito di un atto ormai definitivo.
- Il contribuente deve impugnare tempestivamente l’atto impositivo originario, senza confidare nella successiva autotutela come rimedio sostitutivo del ricorso ordinario.
- Il diniego di autotutela può assumere rilievo giurisdizionale soprattutto quando siano prospettate ragioni concrete e attuali di rilevante interesse generale, non la mera illegittimità originaria dell’atto già divenuto definitivo.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra contestazione tempestiva dell’atto impositivo e richiesta discrezionale di autotutela: la prima tutela ordinaria del contribuente, la seconda non garantisce l’annullamento né riapre i termini processuali.
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