Sentenza del 18/12/2018 n. 9032 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Metodo induttivo - Commercialista - Amministratore di fatto - Attività di assistenza fiscale - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che la sola attività di assistenza professionale-fiscale non è sufficiente per qualificare il commercialista come amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639 c.c. Mancando la prova dell'effettivo esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore, l'accertamento è stato ritenuto illegittimo perché notificato a un soggetto non legittimato a riceverlo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva qualificato il commercialista come amministratore di fatto della società sulla base della sua attività di assistenza professionale e fiscale, presumibilmente utilizzando un metodo induttivo. Il ricorrente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che la mera prestazione di servizi fiscali e contabili non dimostra l'effettivo esercizio dei poteri gestori della società e non rende il professionista un soggetto legittimato a ricevere l'accertamento in tale qualità.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2639
La responsabilità e la qualifica proprie dell'amministratore possono estendersi a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione, anche senza una nomina formale. La mera assistenza professionale o fiscale, in assenza di prova di concreti poteri gestori, non è sufficiente.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto richiede la prova di un esercizio effettivo, continuativo e significativo dei poteri di gestione, non potendo derivare dalla sola collaborazione professionale con la società.
- Un commercialista che cura contabilità, dichiarazioni fiscali o adempimenti tributari non diventa automaticamente amministratore di fatto: servono ulteriori elementi concreti, come la direzione dell'impresa, la firma di atti gestori, il controllo delle decisioni societarie o la gestione dei rapporti con terzi.
- Prima di notificare un atto a un presunto amministratore di fatto, l'Amministrazione deve dimostrare sia la sussistenza della qualità sostanziale sia la legittimazione del destinatario a ricevere l'atto.
- Se l'accertamento è notificato a un professionista erroneamente qualificato come amministratore di fatto, l'atto può essere contestato per carenza di legittimazione del destinatario, purché non siano provati concreti poteri di gestione esercitati dal professionista.
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