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Sentenza

Sentenza del 18/12/2018 n. 2325 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno d'imposta 2010, richiesta per euro 21.723,11. L'Ufficio riteneva che il Centro Trasmissione dati operante in Italia fosse soggetto passivo dell'imposta perché raccoglieva le scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione italiana, con conseguente responsabilità solidale del bookmaker. La ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale dell'imposta, nonché la compatibilità della disciplina interna con la Costituzione e con il diritto dell'Unione europea. Era stata inoltre eccepita la nullità dell'avviso per mancata traduzione in lingua inglese.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione di nullità, ritenendo che la normativa europea sulle notificazioni non fosse applicabile alla materia fiscale e che, comunque, la ricorrente avesse compreso pienamente la pretesa tributaria, con applicazione dell'art. 156 c.p.c. Nel merito, tuttavia, ha accolto l'appello. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, ha ritenuto illegittima l'applicazione retroattiva della disciplina che equiparava il CTD al gestore delle scommesse per l'anno 2010, antecedente all'entrata in vigore della legge n. 220/2010. Per tali annualità, il CTD non poteva essere considerato soggetto passivo dell'imposta, poiché non aveva potuto prevedere né trasferire il relativo carico fiscale sul bookmaker. Venendo meno la soggettività passiva del CTD, è venuta meno anche la responsabilità solidale del bookmaker. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato e le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1

    La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo.

    La norma istituisce l'imposta unica sulle scommesse e ne individua il presupposto oggettivo.

  • D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3

    I soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro che, anche in concessione, gestiscono concorsi pronostici e scommesse.

    La soggettività passiva è collegata all'attività di gestione delle scommesse.

  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lettere a) e b)

    Ai soli fini tributari [...] l'imposta unica [...] è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco [...] avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione [...] soggetto passivo d'imposta è chiunque [...] gestisce con qualunque mezzo [...] per conto proprio o di terzi [...] concorsi pronostici o scommesse.

    La disposizione, qualificata come interpretazione autentica, ha esteso espressamente l'imposta anche alle raccolte effettuate senza concessione e ai gestori che operano per conto di bookmaker esteri, prevedendo inoltre la responsabilità solidale del soggetto per conto del quale l'attività è svolta.

  • Costituzione, art. 53

    Il principio di capacità contributiva impedisce di applicare retroattivamente l'imposta ai CTD per annualità anteriori al 2011, quando essi non potevano prevedere il tributo né trasferirne economicamente il costo sul bookmaker.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 27/2018

    La Corte ha ritenuto ragionevole l'assoggettamento dei CTD all'imposta per gli anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 220/2010, ma ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione della disciplina alle annualità precedenti, per violazione dell'art. 53 Cost.

  • Regolamento CE n. 1393/2007, art. 1

    La disciplina europea sulle notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari ed extragiudiziali non si applica alla materia fiscale; pertanto non sussisteva l'obbligo di tradurre l'avviso in inglese sulla base di tale regolamento.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    La nullità dell'atto non può essere dichiarata quando l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo; nel caso concreto, la piena comprensione della pretesa fiscale da parte della ricorrente ha escluso la nullità.

Massime di principio

  • Per le imposte sulle scommesse, un CTD può essere considerato gestore e soggetto passivo anche se opera per conto di un bookmaker estero e senza concessione, ma l'applicazione deve rispettare i limiti temporali stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Per le annualità anteriori al 2011, l'imposta unica non può essere applicata al CTD sulla base dell'equiparazione introdotta dalla legge n. 220/2010, poiché ciò violerebbe il principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 Cost.
  • Se viene meno la soggettività passiva del CTD, viene meno anche la responsabilità solidale del bookmaker per la medesima pretesa tributaria.
  • La mancata traduzione di un atto fiscale in una lingua straniera non determina automaticamente la nullità: occorre verificare sia l'applicabilità della specifica disciplina sulla traduzione sia l'effettiva comprensione dell'atto e il raggiungimento del suo scopo.
  • L'equiparazione fiscale tra bookmaker e ricevitoria può essere ritenuta legittima per i periodi successivi all'entrata in vigore della norma che la prevede, soprattutto quando il rapporto contrattuale consente al ricevitore di tenere conto del tributo nella determinazione delle proprie commissioni.

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