Sentenza del 28/05/2019 n. 14545 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di Euro 365.344,68, ritenendo di aver pagato in eccesso l'imposta sostitutiva del 19% sulla plusvalenza realizzata nel 2001 dalla cessione di una partecipazione. La somma restituita nel 1998 dalla cedente, infatti, era stata portata in riduzione del costo fiscale della partecipazione, aumentando così la plusvalenza successiva. Secondo la ricorrente, lo stesso componente positivo era stato poi tassato anche come sopravvenienza attiva ai fini IRPEG per il 1998, definita mediante condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, con conseguente doppia imposizione. La società sosteneva pertanto di avere diritto alla restituzione della quota di imposta sostitutiva asseritamente eccedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato il diniego del rimborso, correggendo soltanto parzialmente la motivazione della sentenza impugnata. Ha chiarito che la domanda riguardava effettivamente il rimborso di una parte dell'imposta sostitutiva relativa al 2001, non la restituzione dell'importo versato per il condono IRPEG del 1998. Tuttavia, l'adesione volontaria al condono ha precluso ogni successiva richiesta di rimborso collegata alle annualità e alle pretese definite in via agevolata, impedendo di rimettere indirettamente in discussione quella scelta. Inoltre, secondo la Corte, non sussisteva una vera doppia imposizione, poiché la sopravvenienza attiva del 1998 e la plusvalenza del 2001 costituivano manifestazioni di ricchezza e presupposti d'imposta distinti e autonomi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 1
imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento
La norma disciplinava l'imposta sostitutiva applicata alla plusvalenza realizzata dalla cessione della partecipazione nel 2001.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86, comma 2
È stata invocata dalla contribuente in relazione alla determinazione della plusvalenza e del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 163
La ricorrente l'ha richiamata per sostenere il divieto di doppia imposizione dello stesso componente positivo di reddito; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse identità del presupposto impositivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
rimborso di versamenti diretti
È stata invocata quale base normativa per la richiesta di restituzione dell'imposta sostitutiva ritenuta indebitamente versata.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15
La definizione agevolata mediante condono costituisce una scelta volontaria e, salvo errore materiale manifesto e riconoscibile, irrevocabile. Essa preclude richieste successive di rimborso che mirino, anche indirettamente, a rimettere in discussione le pretese fiscali definite.
Codice di procedura civile, art. 112
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
La ricorrente lamentava che la CTR avesse deciso su una domanda diversa da quella proposta; la Cassazione ha corretto la motivazione, precisando l'oggetto della domanda, ma ha comunque confermato il rigetto.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
Ha consentito alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, poiché il dispositivo di rigetto era comunque corretto.
Massime di principio
- L'adesione a un condono o ad altra definizione agevolata è normalmente una scelta volontaria e irrevocabile: una volta perfezionata, non si può chiedere il rimborso di imposte o somme collegate alla medesima annualità o pretesa fiscale, neppure indirettamente.
- Prima di aderire a una sanatoria fiscale occorre valutare il rapporto con eventuali imposte già versate o con future richieste di rimborso, perché la definizione agevolata può precludere contestazioni e restituzioni successive.
- La doppia imposizione non ricorre automaticamente quando due prelievi riguardano economicamente la stessa operazione: è necessario che coincidano il fatto generatore, il presupposto impositivo e il periodo rilevante. Manifestazioni reddituali diverse e autonome possono essere tassate separatamente.
- Il contribuente non può scegliere successivamente, in modo selettivo, gli effetti più favorevoli di regimi fiscali distinti: il pagamento ordinario di un'imposta e l'adesione a un condono possono produrre effetti autonomi non rivedibili ex post tramite un'istanza di rimborso.
- Se il giudice motiva in modo impreciso l'oggetto della domanda, la decisione può comunque essere confermata quando il dispositivo è corretto e la motivazione può essere rettificata senza necessità di una nuova decisione.
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