Sentenza n. 6041/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, liquidando le spese del primo grado in euro 400,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto in primo grado l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle il beneficio della carta elettronica del docente, pari a euro 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione. Il TAR aveva ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni, prevedendo, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, ma aveva liquidato le spese di lite in euro 400,00 in ragione del carattere seriale della controversia. L’appellante ha censurato esclusivamente tale statuizione, sostenendo che l’importo fosse inferiore ai minimi dei parametri tariffari, e ha chiesto la rideterminazione delle spese del primo grado in euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati. Ha riconosciuto che la quantificazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice, ma non consente la liquidazione di somme meramente simboliche né può scendere al di sotto dei valori minimi risultanti dai parametri applicabili. La serialità della controversia e la sua oggettiva semplicità possono tuttavia giustificare una riduzione del compenso, poiché sono indici di un minore impegno difensivo. La motivazione del TAR è stata ritenuta non apodittica, in quanto fondata sulla serialità e sulla mancanza di particolare complessità; tuttavia l’importo di euro 400,00 è stato giudicato inferiore ai valori tariffari applicabili, anche considerando la riduzione prevista dal D.M. n. 147 del 2022. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata e le spese del giudizio di primo grado sono state rideterminate in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate, poiché la ricorrente aveva ottenuto solo un parziale accoglimento rispetto all’importo richiesto.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante il richiamo a precedenti conformi, utilizzato dal Consiglio di Stato per fondare la decisione su numerose pronunce relative alla liquidazione delle spese in controversie seriali.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
I parametri forensi costituiscono il riferimento per assicurare la proporzione tra attività professionale svolta e compenso liquidato; la serialità e la scarsa complessità possono incidere sulla quantificazione, ma non consentono una liquidazione simbolica o inferiore ai minimi applicabili.
art. 2, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
La proporzionalità del compenso all’importanza dell’opera giustifica la considerazione del minore impegno difensivo connesso alla serialità della controversia.
D.M. n. 147 del 2022
Individua i valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200 e le riduzioni consentite; la liquidazione di euro 400,00 è stata ritenuta inferiore ai valori risultanti dall’applicazione dei parametri, anche tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147 del 2022
Prevede la riduzione dei compensi applicabile nella fattispecie, senza però consentire di scendere al di sotto della soglia minima desunta dai parametri.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che abbiano dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari; la distrazione è stata disposta in favore dei difensori antistatari dell’appellante.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o in una remunerazione manifestamente inadeguata della prestazione professionale.
- La serialità e la ridotta complessità della controversia possono essere valorizzate per ridurre il compenso rispetto ai valori parametrici ordinari, in quanto indici di un minore impegno difensivo, purché siano rispettate le soglie minime inderogabili previste dai parametri forensi applicabili.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza; quando applica tale regola, la motivazione può essere contenuta, ma la quantificazione deve comunque rispettare i limiti derivanti dai parametri professionali.
- In una controversia seriale e non complessa, il giudice può liquidare le spese in misura ridotta rispetto alla richiesta della parte, ma deve determinare un importo coerente con lo scaglione di valore, le riduzioni consentite e il divieto di compensi simbolici.
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