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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1995/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto all'affermazione della responsabilità penale, con riferimento alla presunta grossolanità della contraffazione dell'assegno e all'inidoneità dell'artificio a trarre in inganno la persona offesa; 2) omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta, formulata con le conclusioni depositate il 14/03/2023, di applicazione delle nuove pene sostitutive previste dall'art. 20-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove riservate al giudice di merito) e fondato il secondo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata pronuncia sulla richiesta di sanzioni sostitutive e ha rinviato per nuovo giudizio su quel punto alla Corte d'appello di Perugia. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna (mese 4 di reclusione ed euro 40 di multa per gli artt. 494 e 640 c.p.) è stata dichiarata irrevocabile in ordine all'affermazione della responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (falsità), usata per inquadrare il reato attribuito all'imputata; la decisione di merito in ordine alla prova del reato non è riesaminabile in Cassazione se logicamente motivata

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (truffa); come sopra, la valutazione della sua sussistenza trova campo di giudizio nei giudici di merito

  • art. 20-bis cod. pen.

    Prevede le nuove sanzioni sostitutive applicabili alle pene detentive brevi; la Corte ha ritenuto che, se richieste dall'imputato anche nel corso dell'udienza di discussione in appello, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità in base alla disciplina transitoria

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Regola i limiti del sindacato in appello e il potere del giudice di appello; la Corte ha confermato che, pur essendo l'applicazione d'ufficio delle sanzioni sostitutive normalmente preclusa, la disciplina transitoria consente al giudice d'appello di pronunciarsi se l'imputato ha formulato richiesta almeno in udienza

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia) - disciplina transitoria

    Stabilisce l'applicabilità delle nuove pene sostitutive ai giudizi in corso; la Corte interpreta tale norma in senso estensivo: la richiesta può essere formulata anche in sede di discussione in appello e impone al giudice del gravame di pronunciarsi

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla estensione dei motivi di ricorso in cassazione: il ricorso deve essere motivato nei limiti necessari; qui è richiamato per valutare l'ammissibilità delle censure

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se la motivazione di merito è logica e coerente
  • Per ottenere che il giudice d'appello si pronunci sulle nuove pene sostitutive (art. 20-bis c.p.) è essenziale che l'imputato formuli una richiesta specifica; alla luce della disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) tale richiesta può essere presentata anche nel corso dell'udienza di discussione d'appello
  • Se la Corte d'appello omette di decidere su una richiesta di applicazione di pene sostitutive, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tale omissione e disporre il rinvio per un nuovo giudizio sul punto
  • In materia di applicazione retroattiva della lex mitior, le misure più favorevoli introdotte dalla riforma vanno effettivamente prese in considerazione nei giudizi di impugnazione in corso, per cui è strategico richiederle espressamente e documentarne la tempestiva proposizione
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, le richieste rilevanti per la decisione (come le pene sostitutive) è preferibile formularle per iscritto nell'atto di gravame o, quantomeno, presentarle formalmente e tempestivamente in udienza di appello

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