Cassazione Penale, Sentenza n. 1995/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto all'affermazione della responsabilità penale, con riferimento alla presunta grossolanità della contraffazione dell'assegno e all'inidoneità dell'artificio a trarre in inganno la persona offesa; 2) omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta, formulata con le conclusioni depositate il 14/03/2023, di applicazione delle nuove pene sostitutive previste dall'art. 20-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove riservate al giudice di merito) e fondato il secondo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata pronuncia sulla richiesta di sanzioni sostitutive e ha rinviato per nuovo giudizio su quel punto alla Corte d'appello di Perugia. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna (mese 4 di reclusione ed euro 40 di multa per gli artt. 494 e 640 c.p.) è stata dichiarata irrevocabile in ordine all'affermazione della responsabilità.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
Norma sostanziale contestata (falsità), usata per inquadrare il reato attribuito all'imputata; la decisione di merito in ordine alla prova del reato non è riesaminabile in Cassazione se logicamente motivata
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale contestata (truffa); come sopra, la valutazione della sua sussistenza trova campo di giudizio nei giudici di merito
art. 20-bis cod. pen.
Prevede le nuove sanzioni sostitutive applicabili alle pene detentive brevi; la Corte ha ritenuto che, se richieste dall'imputato anche nel corso dell'udienza di discussione in appello, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità in base alla disciplina transitoria
art. 597 cod. proc. pen.
Regola i limiti del sindacato in appello e il potere del giudice di appello; la Corte ha confermato che, pur essendo l'applicazione d'ufficio delle sanzioni sostitutive normalmente preclusa, la disciplina transitoria consente al giudice d'appello di pronunciarsi se l'imputato ha formulato richiesta almeno in udienza
art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia) - disciplina transitoria
Stabilisce l'applicabilità delle nuove pene sostitutive ai giudizi in corso; la Corte interpreta tale norma in senso estensivo: la richiesta può essere formulata anche in sede di discussione in appello e impone al giudice del gravame di pronunciarsi
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla estensione dei motivi di ricorso in cassazione: il ricorso deve essere motivato nei limiti necessari; qui è richiamato per valutare l'ammissibilità delle censure
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se la motivazione di merito è logica e coerente
- Per ottenere che il giudice d'appello si pronunci sulle nuove pene sostitutive (art. 20-bis c.p.) è essenziale che l'imputato formuli una richiesta specifica; alla luce della disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) tale richiesta può essere presentata anche nel corso dell'udienza di discussione d'appello
- Se la Corte d'appello omette di decidere su una richiesta di applicazione di pene sostitutive, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tale omissione e disporre il rinvio per un nuovo giudizio sul punto
- In materia di applicazione retroattiva della lex mitior, le misure più favorevoli introdotte dalla riforma vanno effettivamente prese in considerazione nei giudizi di impugnazione in corso, per cui è strategico richiederle espressamente e documentarne la tempestiva proposizione
- Per evitare il rischio di inammissibilità, le richieste rilevanti per la decisione (come le pene sostitutive) è preferibile formularle per iscritto nell'atto di gravame o, quantomeno, presentarle formalmente e tempestivamente in udienza di appello
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