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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39436/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società proprietaria di un immobile aveva convenuto in giudizio la banca che aveva acquisito un'ipoteca volontaria sul bene a garanzia di un mutuo erogato a favore di una terza società per la ristrutturazione dell'immobile destinato ad albergo. La proprietaria sosteneva che la garanzia fosse illegittima perché estranea all'oggetto sociale e chiedeva la declaratoria di nullità o inefficacia dell'ipoteca, la cancellazione della relativa iscrizione e il risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di inefficacia, ritenendo incidentalmente non veritiera la delibera assembleare prodotta dalla banca; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione applicando la ragione più liquida e ritenendo che la banca non potesse essere in mala fede al momento della stipula, dato il verbale notarile esistente e la sua apparente regolarità. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo di aver provato che la delibera del 23 maggio 2000 era stata adottata da soggetti non soci e che la banca ne fosse a conoscenza; dall'altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 2384-bis c.c. ratione temporis vigente, assumendo che la banca non fosse in buona fede perché consapevole dell'estraneità della garanzia all'oggetto sociale e dell'inesistenza della delibera che l'aveva autorizzata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché i documenti richiamati erano stati depositati tardivamente e comunque ammessi solo ai fini della querela di falso, sicché non potevano essere valutati nel merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valutato le risultanze istruttorie ritualmente acquisite e poteva escludere la mala fede della banca, la quale aveva fatto affidamento su un verbale assembleare redatto da notaio in data anteriore al mutuo e la cui falsità era stata accertata solo successivamente. La banca, pertanto, non era tenuta a sospettare dell'autenticità dell'atto né a dubitare della sua riferibilità alla società garante. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il mancato esame di un documento è censurabile solo se determina l'omissione di motivazione su un punto decisivo e il documento era stato tempestivamente prodotto e ritualmente acquisito.

  • art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.

    Le produzioni documentali effettuate oltre il termine perentorio non possono essere utilizzate ai fini della decisione sul merito, se ammesse soltanto per specifiche finalità istruttorie diverse.

  • art. 2384-bis c.c.

    ratione temporis applicabile

    Per escludere l'opponibilità del vizio dell'atto al terzo occorre che la sua mala fede sia desumibile dalle risultanze istruttorie; la mera esistenza di un verbale notarile apparentemente regolare esclude, nel caso esaminato, la conoscibilità della falsità da parte della banca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per omesso esame di un documento è ammissibile solo se il documento era stato ritualmente prodotto nel giudizio di merito e se la sua considerazione avrebbe potuto sovvertire con certezza l'esito della controversia.
  • La documentazione ammessa esclusivamente per una specifica questione incidentale non può essere utilizzata per sostenere, in via generale, la fondatezza della domanda o dell'impugnazione sul merito.
  • Ai fini della tutela del terzo che acquisisce una garanzia reale, la mala fede non può essere presunta in base a mere allegazioni sulla pretesa irregolarità dell'atto: occorre che dalle prove ritualmente acquisite emerga la conoscenza o conoscibilità del vizio.
  • La presenza di un atto assembleare redatto da notaio e apparentemente regolare consente al terzo di fare affidamento sulla sua validità, salvo prova concreta della sua mala fede o della consapevolezza della falsità.
  • Se il giudice di merito motiva in modo coerente sulla base di prove ritualmente acquisite, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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