Cassazione Penale, Sentenza n. 43994/2024 del 02/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello (che confermava la condanna del Tribunale) deducendo nullità per inosservanza di norme processuali a pena di nullità ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 23‑bis comma 2 del d.l. n.137/2020: la cancelleria della Corte d'Appello non avrebbe trasmesso telematicamente al difensore dell'imputato le conclusioni scritte rese dal Procuratore Generale (conseguente mancata ricezione, per errore inviate a un omonimo difensore). Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza per tale omissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio d'appello celebrato secondo l'art. 23‑bis d.l. 137/2020, la mancata trasmissione telematica al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale non costituisce automaticamente una nullità invalidante del processo: trattandosi di nullità «tassative» occorre altresì dimostrare il concreto pregiudizio alle ragioni difensive. Nel caso di specie il difensore non ha dedotto specificamente alcun pregiudizio concreto derivante dall'omessa comunicazione; pertanto il motivo è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ex orientamento della Corte costituzionale, sent. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 707 cod. pen.
Norma sostanziale del reato per cui l'imputato era stato condannato; la decisione della Cassazione non ha modificato la valutazione di merito su tale fattispecie
art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.
Norma sulle nullità processuali invocate: la Corte ricorda il carattere tassativo delle nullità e che la sola omissione formale non è sufficiente a dichiarare nullità, dovendosi indicare il concreto pregiudizio arrecato alla difesa
art. 23‑bis comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Disciplina delle modalità telematiche del processo d'appello; pur prevedendo la trasmissione telematica delle conclusioni, la sua violazione non comporta automaticamente annullamento se non è dimostrato il concreto nocumento alle prerogative difensive
art. 616 c.p.p.
Norma che legittima la condanna per le spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la somma da versare alla cassa delle ammende può essere determinata equitativamente e che non deve essere disposta quando la presentazione del ricorso sia viziata da colpa; qui la Corte ha comunque disposto il versamento di euro 3.000 ritenendo assente colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La mancata trasmissione telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero nell'appello non determina automaticamente una nullità: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa
- Le nullità processuali sono di carattere tassativo: chi le invoca deve specificare in che modo la loro sussistenza abbia influito sulle garanzie difensive
- Quando le conclusioni del Procuratore Generale contengono una mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, è più difficile dimostrare un pregiudizio concreto derivante dalla loro tardiva o mancata comunicazione
- In caso di mancata deduzione di un pregiudizio specifico il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e, eventualmente, a una somma equitativamente determinata alla cassa delle ammende
- Per contestare efficacemente la mancata comunicazione telematica è opportuno documentare tempestivamente l'errore (es. prova dell'invio a un omonimo) e precisare quale concreto danno processuale ne è derivato alle strategie difensive
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