Cassazione Penale, Sentenza n. 35230/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha riformato la decisione di primo grado riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 335 c.p. (violazione colposa dei doveri di custodia di cose sottoposte a sequestro) e rideterminando la pena. I motivi di ricorso sono tre: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte tenuto conto delle dichiarazioni spontanee dell'imputato secondo cui l'autovettura sequestrata era custodita in un luogo aperto al pubblico e che il veicolo era stato sottratto da ignoti; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e doglianza sulla non riconoscibilità della tenuità del fatto, dato il modesto valore del veicolo e la natura non abituale del reato; (3) violazione di legge e carenza motivazionale nella determinazione della pena, ritenuta superiore alla media edittale e non tenuta in debito conto la diminuzione delle attenuanti generiche riconosciute in primo grado, nonché contestazione sull'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: (1) la valutazione delle dichiarazioni spontanee dell'imputato è questione di merito riservata ai giudici di merito; la Corte d'appello ha correttamente escluso la responsabilità dolosa per mancanza di prova del concorso con i ladri e ha ritenuto la condotta del ricorrente negligente poiché lasciando incustodito il veicolo ha agevolato la sottrazione violando i doveri di custodia del bene sequestrato; (2) la non configurabilità della tenuità è stata adeguatamente motivata con riferimento alla natura dell'offesa, alla non occasionalità della condotta e ai precedenti dell'imputato; (3) quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello ha applicato una pena meno gravosa (multa invece di reclusione), ha escluso la recidiva (non applicabile ai delitti colposi) e ha operato la riduzione prevista, giungendo a una pena pecuniaria (in motivazione indicata in 200 euro). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 335 cod. pen.
presente nel testo come norma di riqualificazione
La Corte ha interpretato la norma come fattispecie applicabile in caso di violazione colposa dei doveri di custodia di cose sottoposte a sequestro, ossia come tutela dell'interesse al vincolo cautelativo posto sui beni; in assenza di prova del dolo la condotta è stata ricondotta a colpa per negligenza nella custodia
art. 131-bis cod. pen.
citato nel ricorso dal difensore
La norma sulla non abitualità e sulla possibile esclusione o diminuzione della responsabilità per tenuità del fatto è stata applicata e valutata: la Corte ha ritenuto che non ricorrano i presupposti di tenuità a causa della non occasionalità della condotta e dei precedenti dell'imputato
art. 597 cod. proc. pen.
citato nel ricorso in relazione al procedimento e al trattamento sanzionatorio
Richiamata rispetto alle censure sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della sanzione pecuniaria dopo la riqualificazione del reato e ha escluso l'applicazione della recidiva, applicando le riduzioni e giungendo alla pena indicata in motivazione
Massime di principio
- Se manca prova del concorso con l'autore della sottrazione, il comportamento può essere riclassificato da doloso a colposo quando emerga negligenza nella custodia del bene sottoposto a sequestro
- Le dichiarazioni spontanee dell'imputato sono valutate dalla Corte di merito e la loro mera affermazione non impedisce la riforma della qualificazione se ritenute non credibili o insufficienti a escludere la negligenza
- La tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede valutazione complessiva della non offensività, dell'occasionalità della condotta e delle condizioni personali del reo; precedenti e abitualità orientano verso l'esclusione della tenuità
- La recidiva non si applica ai delitti colposi; se un reato originariamente doloso è riqualificato in colposo, ciò incide sul trattamento sanzionatorio (possibile sostituzione della reclusione con multa e applicazione delle riduzioni previste)
- La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti/ aggravanti sono questioni di merito: il giudice deve motivare il calcolo e l'eventuale esclusione di aggravanti come la recidiva, e l'assenza di motivazione adeguata può essere censurata in cassazione solo se realmente carente
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