Cassazione Penale, Sentenza n. 25458/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva, in applicazione delle norme transitorie (art. 95 d.lgs. n. 150/2022), la sostituzione di una pena detentiva ormai irrevocabile con misure alternative previste dalla legge n. 689/1981 (pena pecuniaria sostitutiva, lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare sostitutiva). La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza ritenendo la detenzione domiciliare non idonea a realizzare la finalità rieducativa per l'impossibilità di garantire un controllo costante dei movimenti dell'interessata e per il concreto rischio di reiterazione della sua significativa spinta delinquenziale. La difesa ha censurato il provvedimento per violazione degli artt. 56, 58 e 63 della legge n. 689/1981, sostenendo che la Corte non ha valutato la possibilità di un'applicazione rafforzata delle pene sostitutive, l'impiego di strumenti elettronici di controllo (art. 56, comma 4) e il coinvolgimento dell'UEPE (art. 56, comma 3), nonché non ha adeguatamente motivato il rifiuto alla luce del lungo intervallo temporale dagli episodi delittuosi e del percorso di reinserimento intrapreso dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, concludendo che la decisione della Corte d'appello è un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, purché non manifestamente illogico. Ha ritenuto la motivazione dell'organo di merito congrua e dettagliata: la valutazione del rischio di reiterazione e della carenza di garanzie di controllo è suffragata da elementi concreti, e la documentazione prodotta dalla difesa (tirocinio, lavoro autonomo, condizioni familiari) non è risultata idonea a escludere il rischio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 689 del 1981
art. 53, art. 56, art. 58, art. 63
La disciplina delle pene sostitutive e delle condizioni per la loro applicazione è stata richiamata nel senso che l'accertamento della sussistenza dei presupposti è valutazione di fatto del giudice dell'esecuzione; l'art. 56 prevede misure di controllo e la possibilità di prescrivere l'uso di mezzi elettronici, l'art. 58 pone limiti alla concessione quando vi sia fondato timore di inosservanza delle prescrizioni, e l'art. 63 riguarda modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive. La Corte ha ritenuto che, nonostante tali strumenti normativi, nel caso concreto le garanzie non fossero sufficienti.
Decreto legislativo n. 150 del 2022
Norma transitoria richiamata dalla ricorrente per ottenere l'applicazione delle misure alternative previste dalla legge n. 689/1981. La Corte ha esaminato la domanda alla luce delle disposizioni transitorie ma ha confermato che l'accertamento sulle condizioni spettava al giudice dell'esecuzione.
Codice di procedura penale
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in cassazione.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019 (Rv. 276716 - 01)
Principio secondo cui l'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pene sostitutive è valutazione di fatto del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico. La Corte di Cassazione ha richiamato questo principio per dichiarare non fondate le censure della difesa.
Massime di principio
- Le valutazioni del giudice dell'esecuzione circa la sussistenza delle condizioni per le pene sostitutive sono valutazioni di fatto e sono sindacabili in cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Il rigetto di una richiesta di pena sostitutiva per timore di reiterazione deve essere motivato con fondati elementi e non con affermazioni generiche; tuttavia, una motivazione organica e articolata che evidenzi il rischio è sufficiente anche se la difesa produce elementi contrari.
- La possibilità di rafforzare l'applicazione delle pene sostitutive (prescrizioni, controllo elettronico, misure organizzative) non elimina la discrezionalità del giudice: il giudice può ritenere tali misure insufficienti a fronte di un concreto rischio di recidiva.
- L'impiego di strumenti di monitoraggio (es. controlli elettronici) e il coinvolgimento dell'UEPE sono elementi che la difesa dovrebbe attivamente sollecitare e documentare, ma la loro mera menzione non obbliga il giudice a concedere la misura sostitutiva se permangono ragioni concrete di rischio.
- Per ottenere successo in simili istanze è utile fornire al giudice elementi concreti e aggiornati che smentiscano il rischio di reiterazione: relazione dell'UEPE con programma di trattamento, stabilità lavorativa duratura, assenza di condotte recenti, supporto sociale e piani di controllo specifici attuabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25324/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25325/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25331/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25378/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25401/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →