Sentenza n. 1100/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di stralcio e riduzione dell’oggetto del contratto relativo ai servizi di call center e CUP, nonché atti presupposti relativi all’estensione del servizio di CUP unico regionale e disabilitazione degli accessi all’applicativo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa affidataria aveva ottenuto l’appalto, comprendente i servizi di centralino telefonico, CUP telefonico, front-office e back-office, per prestazioni in regime di Servizio Sanitario Regionale e di libera professione, oltre a lavori di ristrutturazione dei locali del CUP. Dopo l’avvio dell’esecuzione d’urgenza, il Grande Ospedale Metropolitano aveva dapprima preannunciato lo stralcio dei servizi relativi alle prestazioni in regime SSR, in ragione della riorganizzazione regionale del servizio mediante un call center unico, e successivamente aveva comunicato che l’intero servizio CUP non era più necessario, disponendo anche la disabilitazione degli accessi dell’impresa all’applicativo gestionale. La ricorrente ha impugnato tali atti e quelli presupposti, inclusa la deliberazione dell’AOU Renato Dulbecco con cui era stato esteso il servizio regionale, deducendo la violazione della partecipazione procedimentale, l’insussistenza di esigenze realmente sopravvenute, poiché il progetto regionale era anteriore alla gara, l’illegittimità dell’estensione del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1, d.lgs. 36/2023, l’assenza di indicazioni contrattuali sufficientemente precise, i pregiudizi alla qualità e continuità del servizio e all’occupazione, nonché costi di adesione al servizio regionale superiori a quelli dell’appalto originario. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del contratto e l’esercizio di una clausola negoziale che consentiva la modifica o revoca di uno o più servizi per motivate esigenze sopravvenute. L’impresa capogruppo del RTI regionale ha inoltre eccepito la tardività dell’impugnazione della deliberazione dell’AOU Renato Dulbecco.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia riguarda una fase temporalmente e logicamente successiva alla gara, poiché il contratto era stato posto in esecuzione, sia pure d’urgenza. Lo stralcio dei servizi è stato ricondotto all’esercizio di una specifica clausola del capitolato tecnico, che riservava al GOM la facoltà di modificare o revocare uno o più servizi per motivate sopravvenute esigenze e prevedeva la cessazione degli effetti giuridici ed economici in caso di aggiudicazione del servizio regionale. Secondo il TAR, l’atto lesivo della posizione dell’impresa è la riduzione dell’oggetto del contratto, avente natura negoziale, anche se l’amministrazione ha agito per il perseguimento di finalità pubbliche e sulla base di atti amministrativi presupposti. L’interesse azionato è qualificato come diritto soggettivo all’esecuzione del contratto secondo l’originaria estensione delle prestazioni, non come interesse legittimo al corretto esercizio di un potere pubblicistico. La controversia esula quindi dalla fase di evidenza pubblica, coperta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e spetta al giudice ordinario. Davanti a quest’ultimo potranno essere eventualmente disapplicati gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi. Il giudizio è riassumibile ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. n. 69/2009. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici riguarda la fase di evidenza pubblica e non si estende alle controversie relative all’esecuzione del contratto e ai diritti soggettivi derivanti dal regolamento negoziale.
art. 14, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato in relazione alla competenza interna tra sede centrale e sezione staccata del TAR per le controversie in materia di contratti pubblici.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione.
art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69
È richiamato quale disciplina della prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, a seguito della declinatoria.
art. 120, comma 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per contestare l’estensione del servizio regionale; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura, ritenendo comunque devoluta al giudice ordinario la controversia relativa alla riduzione dell’oggetto del contratto.
Massime di principio
- Quando, dopo l’aggiudicazione, il contratto pubblico è posto in esecuzione, anche anticipata per ragioni d’urgenza, le controversie relative alla concreta esecuzione del rapporto appartengono, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La riduzione o lo stralcio di prestazioni dall’oggetto del contratto, se fondati su una clausola del capitolato o del contratto che attribuisce all’amministrazione una facoltà negoziale, costituiscono esercizio di potere contrattuale e non di potere amministrativo autoritativo.
- La circostanza che la decisione di modificare l’esecuzione del contratto persegua finalità pubbliche non ne muta la natura negoziale quando la misura incide direttamente sull’assetto di diritti e obblighi definito dal contratto.
- L’interesse dell’appaltatore a ottenere l’esecuzione del contratto secondo l’originaria estensione delle prestazioni è un diritto soggettivo, il cui soddisfacimento dipende dal rispetto del regolamento contrattuale e non dall’esercizio di un potere pubblico.
- Gli atti amministrativi presupposti alla decisione contrattuale possono essere eventualmente disapplicati dal giudice ordinario, ove rilevanti per la decisione della controversia e ritenuti illegittimi.
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