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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02303/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 30 maggio 2024. Dal testo emerge che il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, essendo il provvedimento e il ricorso successivi al 3 agosto 2017, trovava applicazione l'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Essendo il ricorso stato presentato personalmente dall'interessato, la Corte lo ha dichiarato inammissibile de plano; ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di profili di colpa tali da escludere tale statuizione nonostante il richiamo alla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, perché non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto per i ricorsi successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    per i ricorsi per cassazione proposti dall'imputato o dal condannato dopo il 3 agosto 2017 è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza contraddittorio quando il vizio è rilevabile immediatamente.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    richiamata per il criterio della colpa nella presentazione del ricorso ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, se successivo al 3 agosto 2017, è inammissibile quando non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità per difetto della forma prescritta può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge dagli atti senza necessità di ulteriore istruttoria.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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