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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13898/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono elementi ulteriori sulla decisione di merito della Corte d'appello, se non che il ricorso tendeva a contestare la mancata applicazione della diminuzione per lieve entità e la valutazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo formalmente qualificato come violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. e vizio motivazionale in relazione all'art. 311 c.p. Dal testo emerge che la censura riguardava, in sostanza, la mancata applicazione della diminuente per il fatto di lieve entità. La Corte ha però rilevato che il motivo era formulato in modo del tutto generico, perché fondato su deduzioni astratte, prive di specifiche ragioni di diritto e di dati fattuali idonei a sorreggere la richiesta. Inoltre, la doglianza riproponeva questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni ritenute corrette, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, che la Cassazione ha considerato sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La censura sulla determinazione della pena deve essere specifica e sorretta da concrete ragioni di diritto e di fatto; non è ammissibile un richiamo generico alla violazione dei criteri di commisurazione della pena quando la motivazione di merito sia congrua e non illogica.

  • art. 311 c.p.

    La richiesta di riconoscimento della diminuente di lieve entità, secondo il testo, era già stata esaminata e respinta dai giudici di merito; la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo che si limitava a riproporla senza critica specifica alle ragioni ostative poste a base della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale deve essere specifica, puntuale e ancorata a precisi dati di fatto e di diritto; censure astratte o meramente assertive determinano l'inammissibilità.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre questioni già esaminate e motivate dai giudici di merito senza confrontarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
  • Quando la sentenza di merito contiene una motivazione sufficiente, coerente e non illogica sul trattamento sanzionatorio o sulla negazione di una diminuente, la Cassazione non può essere investita di una mera richiesta di rivalutazione priva di critica specifica.
  • L'attenuante o diminuente di lieve entità non può essere invocata in sede di legittimità con formule generiche: occorre indicare in che modo la motivazione di merito sarebbe viziata e perché i dati fattuali deporrebbero diversamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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