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Sentenza

Sentenza n. 1878/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del verbale n. 6 della seduta del 5 marzo 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di Milano, ad opera della commissione n. 3 istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 14/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 1138; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Milano, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;

Giustizia amministrativa202501525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione insufficiente dell'elaborato scritto dell'esame di avvocato e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a esame)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione di correzione che aveva attribuito al suo elaborato il voto di 14/30, determinando la non ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato – sessione 2024. Ha inoltre contestato gli atti connessi, inclusa la circolare ministeriale che riteneva adeguata la motivazione mediante voto numerico. In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto non condivisibili le censure relative alla sufficienza del solo voto numerico, alla luce dell'orientamento consolidato, ma ha ravvisato profili non prima facie irrilevanti di irragionevolezza nella valutazione complessiva dell'elaborato e ha disposto la ricorrezione anonima da parte di una commissione operante presso una diversa Corte d'appello. La ricorrezione ha avuto esito positivo, seguita dal superamento della prova orale. La ricorrente ha quindi dichiarato cessato il proprio interesse alla decisione di merito, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la ricorrezione dell'elaborato, conclusasi positivamente, abbia integralmente soddisfatto l'interesse azionato e reso inutile la prosecuzione del giudizio. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: l'esito positivo della ricorrezione è stato considerato prova dell'originaria spettanza del bene della vita perseguito, sicché il Ministero della Giustizia è stato condannato a rifondere alla ricorrente 2.000 euro, oltre IVA, CPA e accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato versato.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il TAR ha fissato l'udienza pubblica ai sensi della disposizione richiamata, senza che il provvedimento ne sviluppi ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 25 c.p.a.

    Richiamato per il domicilio fisico dell'Avvocatura dello Stato; non costituisce parametro decisivo della decisione.

Massime di principio

  • La ricorrezione dell'elaborato concorsuale o selettivo, disposta nel corso del giudizio e conclusasi con il conseguimento del risultato favorevole perseguito, determina la cessazione della materia del contendere quando l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente l'interesse azionato.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente a una ricorrezione positiva dell'elaborato, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerando l'esito favorevole della ricorrezione quale elemento dimostrativo dell'originaria spettanza del bene della vita.
  • La contestazione della sufficienza del solo voto numerico nella valutazione delle prove scritte dell'esame di abilitazione forense non è condivisibile alla luce dell'orientamento consolidato richiamato dal giudice cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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