Cassazione Penale, Sentenza n. 17562/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione relativo agli arresti domiciliari disposti dal G.I.P. del Tribunale di Bologna il 18/01/2021 e revocati dal Tribunale del Riesame il 12/07/2021; il Perillo è stato poi assolto dal G.U.P. il 16/07/2021 (sentenza irrevocabile 30/11/2021). La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo che, pur essendo emersa l'insussistenza delle ipotesi di reato, le risultanze avevano accertato rapporti di conoscenza, frequentazione e stretta colleganza tra Perillo e il coimputato Belfiore (contatti telefonici frequenti, talora notturni e da posti vicini, contestuale presenza delle utenze nella stessa cella e nei pressi dei luoghi delle rapine), circostanze ritenute indicative della consapevolezza del Perillo circa l'attività illecita del coimputato e dunque integrative di una condotta di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Perillo deduceva in Cassazione (i) manifesta illogicità della motivazione e difetto probatorio circa la conoscenza dei precedenti e la titolarità dell'utenza telefonica e (ii) vizio per mancata specificazione se la condotta fosse configurabile come colpa grave o colpa lieve.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (non entrando nel merito delle valutazioni di fatto della Corte di appello, ma ritenendo congrua la qualificazione in termini di condotta gravemente colposa alla luce degli elementi acquisiti) e ha accolto il secondo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio, perché il giudice della riparazione non ha adeguatamente specificato a quale grado di colpa (colpa grave o colpa lieve) corrispondesse la condotta ritenuta ostativa. La Suprema Corte ha richiamato i limiti della cognizione in materia di riparazione (controllo di legittimità e di congruità/motività del provvedimento, senza sindacare il merito) e i principi relativi all'esclusione dell'indennizzo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p.; ha inoltre disposto che la Corte d'appello, nel riesaminare, chiarisca il grado della colpa e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma esclude il diritto alla riparazione quando l'interessato abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare. La sentenza richiama che sono ostative all'indennizzo il "dolo" e la "colpa grave"; la colpa lieve non esclude il diritto ma può rilevare solo sulla quantificazione.
art. 646, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la cognizione della Cassazione nel procedimento di riparazione: il rimedio per cassazione contro la decisione della Corte d'appello è ammesso ma resta circoscritto ai motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., senza possibilità di sindacare liberamente il merito.
art. 315, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamo normativo per l'applicabilità delle regole sul rimedio per cassazione contro i provvedimenti della Corte d'appello in tema di riparazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità rimane entro i limiti di tale articolo.
art. 43 cod. pen.
Definizione di colpa (distinzione tra colpa lieve e colpa grave): la sentenza utilizza tale nozione per richiedere al giudice di merito la specificazione del grado di colpa che osterebbe alla riparazione.
Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Giurisprudenza richiamata per chiarire che il "dolo" ai fini dell'esclusione dell'indennizzo include anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti creano una situazione di allarme sociale tale da giustificare l'intervento dell'autorità.
Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Principio secondo cui l'indennizzo perde la sua funzione riparatoria se l'ingiusta detenzione è stata causata da condotte dolose o gravemente colpose; richiamo alla ratio solidaristica dell'istituto.
Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018
Giurisprudenza che precisa che la colpa lieve non è di per sé ostativa al diritto alla riparazione ma può influire sulla misura dell'indennizzo.
Massime di principio
- Nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione la Corte di Cassazione è limitata a sindacare la legittimità e la congruità/motivazione del provvedimento impugnato e non può riesaminare liberamente il merito dei fatti.
- L'indennizzo è escluso se la privazione della libertà è stata causata da "dolo" o da "colpa grave" dell'interessato; la colpa lieve non impedisce il riconoscimento dell'indennizzo ma può influire sulla sua misura.
- Il giudice della riparazione deve esplicitare chiaramente il grado della colpa attribuita (dolosa, colpa grave o colpa lieve), perché l'assenza di tale specificazione integra vizio di motivazione rilevabile in Cassazione.
- Rapporti di frequentazione con soggetti notoriamente dediti a reati e contatti ripetuti/controversi possono essere valutati come indici di colpa grave se dimostrano consapevolezza e prevedibilità dell'intervento dell'autorità; tuttavia il giudice deve motivare in modo preciso il nesso causale tra tale condotta e la misura restrittiva.
- In casi analoghi è utile, per il ricorrente, contestare e richiedere che il giudice chiarisca fattori determinanti (es. titolarità delle utenze telefoniche, effettiva conoscenza dei precedenti del terzo, circostanze temporali e spaziali) perché l'assenza di specifiche può portare all'annullamento e al rinvio.
- La difesa che chiede la riparazione dovrebbe sottolineare che l'esclusione dell'indennizzo richiede dolo o colpa grave e, se il giudice ritiene solo una negligenza di grado lieve, chiedere comunque la quantificazione o la non esclusione dell'indennizzo.
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