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Sentenza

Sentenza n. 4530/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Deliberazione n. 230 del 07.11.2025, comunicata alla ricorrente in data 29.12.2025, con la quale l’IRCCS – Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale ha aggiudicato a Solventum Italy srl la “fornitura in somministrazione triennale di medicazioni” – Lotto 2 (CIG B49D63383C); b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione della ricorrente, ivi compresi: b.1) gli atti costituenti la lex specialis della procedura selettiva (avviso, disciplinare e capitolato), ove da interpretare in senso pregiudizievole alla posizione della ricorrente; b.2) i verbali di gara tutti, compresi quelli in seduta riservata e comunque recanti attribuzione dei punteggi /valutazioni relativamente all’offerta tecnica dei concorrenti; e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 121 e ss. D.lgs 104/10, ove medio tempore stipulato tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicataria in via definitiva della gara, con espressa RICHIESTA della ricorrente di conseguire l’aggiudica della gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile e all’immediata stipula del contratto – subentrando, quindi, in luogo dell’aggiudicataria – e all’immediato avvio delle prestazioni messe a gara; II. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Solventum Italy s.r.l. il 9.3.2026: per l’annullamento - della Deliberazione del S.C. Gestione Beni e Servizi dell’IRCCS – Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale (“Fondazione Pascale”) n. 230 del 07.11.2025, della “gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di medicazioni, suddivisa in n. 4 lotti” e dei relativi allegati, ed in particolare degli atti e dei verbali di gara nella parte in cui è stata ammessa, e comunque non esclusa, l’offerta di Svas Biosana S.p.A. per il lotto 2 (Medicazione in Poliuretano associata a Clorexidina) (CIG B49D63383C); - di ogni altro atto, anche di natura istruttoria, connesso e/o consequenziale a quelli sopra impugnati;

Giustizia amministrativa202600759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 della gara per la fornitura triennale di medicazioni in favore dell’impresa prima classificata, con gli atti di gara e le valutazioni dell’offerta tecnica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente principale, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2, deducendo violazione della lex specialis e del d.lgs. 36/2023, dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento e illegittima disapplicazione della disciplina di gara. In particolare, ha contestato la genericità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, la carenza di motivazione dei punteggi assegnati e la sostanziale equivalenza tra il proprio prodotto e quello dell’aggiudicataria. Ha inoltre dedotto una possibile difformità dimensionale del prodotto aggiudicatario, risultante dall’indicazione di misure diverse sulla confezione primaria e sull’astuccio esterno, chiedendo la riduzione del punteggio o l’esclusione dell’aggiudicataria. Con un secondo motivo, rubricato erroneamente come terzo, ha dedotto la violazione dell’autovincolo senza indicare quale specifica prescrizione della lex specialis sarebbe stata disattesa. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e il subentro. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente, contestando l’ammissione della ricorrente principale per asserita difformità del prodotto rispetto al requisito minimo di impermeabilità ai virus.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, rilevando che, anche in presenza di un ricorso incidentale escludente, permane in capo al ricorrente principale l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara; l’eventuale infondatezza del ricorso principale rende improcedibile quello incidentale. Il ricorso principale è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto sufficientemente motivata la valutazione delle offerte, poiché i punteggi risultavano collegati a una griglia analitica di giudizi riferita alle caratteristiche tecniche dei prodotti e alla documentazione tecnica. Le schede di valutazione riportavano inoltre le valutazioni specifiche dei singoli commissari. La griglia è stata giudicata chiara e articolata, idonea a circoscrivere la discrezionalità della commissione e a rendere comprensibile l’iter valutativo. Il giudice ha ribadito che la valutazione dell’offerta tecnica costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non può essere sostituita da un nuovo apprezzamento giudiziale, salvo manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza. Nel caso concreto, la preferenza accordata al prodotto dell’aggiudicataria è stata ritenuta ragionevole e supportata dalla documentazione di gara, dalla campionatura e dalla relazione del seggio: il prodotto aggiudicatario presentava caratteristiche di permeabilità, sicurezza, efficacia antimicrobica, barriera contro HIV e HBV, maneggevolezza, aderenza e stabilità ritenute superiori. La consulenza tecnica di parte è stata considerata una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio. La contestazione relativa alle dimensioni del prodotto non ha superato gli elementi documentali prodotti dalla stazione appaltante, che attestavano la conformità del prodotto alla lex specialis. Il motivo sull’autovincolo è stato dichiarato generico per mancata individuazione della condotta amministrativa asseritamente violativa. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del rigetto del ricorso principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori in favore della stazione appaltante e in euro 3.000,00 oltre accessori in favore dell’aggiudicataria.

Norme richiamate

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Il giudizio è stato deciso con sentenza in materia di contratti pubblici secondo il rito applicabile.

  • art. 121 c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ma la domanda non è stata accolta in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

  • art. 42, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse derivante dal rigetto del ricorso principale.

  • d.lgs. 36/2023

    La disciplina dei contratti pubblici è stata richiamata dalla ricorrente, ma le censure fondate su tale normativa sono state ritenute infondate.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità sono stati invocati dalla ricorrente, senza che il giudice ravvisasse la loro violazione.

  • l. 241/1990

    I principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa sono stati richiamati, ma non è stata riscontrata alcuna illegittimità.

Massime di principio

  • Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una griglia di valutazione articolata e riferita a specifiche caratteristiche tecniche dei prodotti è idonea a circoscrivere la discrezionalità della commissione e a rendere sufficientemente motivati i punteggi assegnati.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione di gara resta estrinseco e non può tradursi nella sostituzione dell’apprezzamento del giudice a quello dell’amministrazione, salvo manifesta erroneità, illogicità, irragionevolezza o inattendibilità.
  • Una consulenza tecnica di parte, in quanto allegazione difensiva, non ha autonomo valore probatorio e non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’illegittimità della valutazione tecnica della commissione o l’equivalenza tra prodotti concorrenti.
  • Il motivo con cui si deduce la violazione dell’autovincolo è inammissibilmente generico quando non individua la specifica prescrizione della lex specialis che l’amministrazione avrebbe violato né la concreta condotta difforme.
  • Nel contenzioso sugli appalti, il ricorso principale deve essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso incidentale escludente, poiché anche l’eventuale esclusione del ricorrente principale non elimina il suo interesse strumentale alla rinnovazione della gara; il rigetto del ricorso principale può rendere improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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