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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16053/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per una costruzione realizzata in assenza di titolo edilizio/autorizzativo, contestando: 1) la valutazione di non temporaneità del manufatto, ritenuto dal giudice di merito non precario perché esaminato solo sotto il profilo strutturale e senza considerare la funzione di chiosco destinato alla vendita di prodotti ortofrutticoli su area pubblica, quindi legata alla durata dell'autorizzazione commerciale; 2) la motivazione sulla asserita non facile e non rapida rimovibilità del manufatto, reputata apodittica; 3) la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che il ricorrente assumeva maturata il 22 gennaio 2024 e che sarebbe stata anche richiesta dal Procuratore generale in udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione solida e non manifestamente illogica sia sul carattere non temporaneo dell'opera, sia sulla destinazione del manufatto a chiosco per attività commerciale. In particolare, ha applicato il principio secondo cui la precarietà non dipende dalla sola destinazione soggettiva impressa dall'utilizzatore, né dalle caratteristiche costruttive o dalla facile amovibilità, ma richiede un'intrinseca destinazione materiale a un uso realmente precario, specifico, contingente e limitato nel tempo. Quanto alla prescrizione, la Corte ha escluso che fosse maturata alla data della sentenza di appello: il reato era contestato al 22/1/2019 e, secondo il regime della sospensione della prescrizione applicabile ai fatti commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103/2017, la prescrizione sarebbe maturata solo il 22/11/2025, quindi dopo la decisione impugnata. Poiché il ricorso era inammissibile, la causa estintiva non poteva essere rilevata in sede di legittimità. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La condanna confermata riguarda il reato edilizio per intervento eseguito in violazione della disciplina urbanistico-edilizia.

  • art. 159 cod. pen.

    La sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa legge.

  • art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto un regime di sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Non ha abrogato retroattivamente il regime di sospensione della prescrizione per i fatti commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103/2017.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Non ha determinato una abrogazione retroattiva del regime di sospensione della prescrizione applicabile ai fatti anteriori al 1 gennaio 2020.

Massime di principio

  • La precarietà di un'opera edilizia non può essere desunta dalla sola volontà dell'utilizzatore di destinarla a uso temporaneo, né dalla facile amovibilità o dai materiali impiegati: occorre che il manufatto abbia una intrinseca destinazione materiale a un uso realmente precario, riferito a fini specifici, contingenti e limitati nel tempo.
  • Ai fini della qualificazione di una struttura come opera temporanea, è decisiva la destinazione oggettiva e concreta del manufatto, non la sola funzione economica o commerciale che il soggetto vi collega, specie quando l'attività sia in sé non contingente.
  • Nel giudizio di legittimità, una censura sulla motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia risposto in modo coerente e non manifestamente illogico alle questioni riproposte, senza che il ricorrente individui reali vizi logici o giuridici.
  • La causa estintiva della prescrizione non può essere rilevata in cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo le eccezioni previste dall'ordinamento; inoltre, la verificazione della prescrizione deve essere calcolata secondo il regime normativo temporalmente applicabile al fatto.
  • Per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103/2017, il regime di sospensione della prescrizione introdotto da quella legge continua ad applicarsi, non essendo stato travolto retroattivamente dalle successive riforme.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniPrescrizione del reato
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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