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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26534/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per errore giudiziario: Trendafilov sostiene di aver subìto una carcerazione ingiustificata in eccesso pari a 388 giorni in seguito alla revoca per revisione della sentenza del Tribunale di Brindisi del 26/6/2017 (condanna anni 2 e mesi 6). L'istanza discute il calcolo dei cumuli/SIEP (in particolare Siep n.584/17, Reg. Cumuli n.137/18 e Siep n.647/18) e contesta che il periodo di detenzione soggetto a revoca non sia stato compensato mediante il computo in espiazione per altra condanna (sentenza del Tribunale di Pescara del 29/6/2017). Il ricorrente afferma che, nonostante ricalcoli successivi, permarrebbe un periodo di detenzione ingiustificata di 388 giorni.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Corte d'appello di Potenza aveva ritenuto che il periodo di detenzione riferibile alla sentenza revocata fosse stato successivamente computato in fungibilità (ai sensi dell'art.657 cod. proc. pen.) nella pena definitiva irrogata con sentenza del Tribunale di Pescara (anni 1 e mesi 4), come risultava dal provvedimento della Procura di Pescara Siep n.647/18 del 15/02/2021. Perciò non si è configurata ingiusta detenzione utile alla riparazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'assenza di vizi nella motivazione della Corte territoriale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 645 cod. proc. pen.

    L'art.645, comma 3, esclude il diritto alla riparazione per la parte di pena detentiva che sia stata computata nella pena da espiare per un reato diverso ai sensi dell'art.657; la Corte ha ritenuto applicabile tale esclusione.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Disciplina la fungibilità del periodo di detenzione (presofferto) da computare in espiazione di altra pena; la Corte ha ritenuto che i mesi/giorni di presofferto siano stati posti in fungibilità e quindi abbiano cancellato l'ipotesi di ingiusta detenzione.

  • art. 656 comma 5 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla sospensione dell'esecuzione per pene complessive superiori a tre anni; citata nel quadro fattuale per spiegare l'assenza di sospensione dell'esecuzione all'epoca del cumulo.

  • art. 637 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento di revisione; richiamata perché la sentenza del Tribunale di Brindisi è stata revocata con sentenza di revisione ai sensi di questa disposizione.

  • art. 639 lett. a) cod. proc. pen.

    Comma richiamato per individuare la fattispecie di revisione (inconciliazione dei fatti tra sentenze) che ha portato alla revoca della sentenza di Brindisi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese con riferimento a questa norma.

Massime di principio

  • La revoca di una sentenza per revisione non determina automaticamente il diritto alla riparazione se il periodo di detenzione relativo è stato successivamente computato in espiazione di altra pena definitiva (art.657), perché in tal caso l'art.645, comma 3, esclude la riparazione per quella parte di pena.
  • Per ottenere la riparazione il ricorrente deve documentare in modo preciso e provare che i giorni di detenzione rimanenti non sono stati né computati né compensati in altri provvedimenti di esecuzione (SIEP/cumuli); la mera asserzione del numero di giorni in eccesso non è sufficiente.
  • È cruciale esaminare i provvedimenti di esecuzione (SIEP, reg. cumuli, ricalcoli) emessi dalle Procure competenti dopo la revoca per verificare il reale destino del periodo detentivo: se quei provvedimenti attribuiscono il periodo a diversa pena, la domanda di riparazione può essere esclusa.
  • Le parti che impugnano devono indicare chiaramente quali atti o calcoli la Corte territoriale avrebbe travisato; l'assenza di elementi probatori o di indicazioni specifiche sul travisamento indebolisce il ricorso in cassazione.
  • Nel calcolo delle eventuali giornate di detenzione in eccesso occorre tenere conto degli effetti di scarcerazioni anticipate, presofferti posti in fungibilità e ricalcoli dei cumuli; consigliabile acquisire e allegare tutta la documentazione SIEP per una valutazione puntuale.

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