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Sentenza

Sentenza n. 683/2026 - Catania, Sezione 5

per l'accertamento - dell’estinzione per prescrizione del diritto del Comune di pretendere il pagamento degli oneri concessori liquidati e richiesti in forza delle concessioni edilizie n. 364/2000 e n. 10/2000; - della conseguenziale estinzione dell’obbligo di garanzia della Compagnia Cattolica Assicurazione nascente dalla polizza n. 150/91/304054 del 18 settembre 2000, emessa in relazione alla C.E. n. 364/2000, e dalla polizza n.150/91/20255, emessa in relazione alla C.E. n. 10/2000, con correlativa estinzione del diritto della Compagnia di richiedere ai ricorrenti il pagamento della rata semestrale di rinnovo delle polizze;

Giustizia amministrativa202502653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Pretesa comunale di pagamento di oneri concessori relativi alle concessioni edilizie n. 364/2000 e n. 10/2000, con prospettata attivazione delle polizze fideiussorie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari aventi causa)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'estinzione per prescrizione del diritto del Comune di pretendere il pagamento degli oneri concessori relativi alle concessioni edilizie n. 364/2000 e n. 10/2000, nonché della conseguente obbligazione di garanzia assicurativa e dell'obbligo di corrispondere i premi semestrali di rinnovo delle polizze. Il Comune, con nota del 18 giugno 2025, aveva richiesto ai ricorrenti, ritenuti debitori solidali in proprio e quali aventi causa degli originari titolari dei titoli edilizi, il pagamento di euro 10.563,76 per oneri concessori e interessi, avvertendo della possibile attivazione della polizza fideiussoria. I ricorrenti hanno dedotto l'intervenuta prescrizione decennale, ai sensi degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., in relazione alla convenzione urbanistica del 23 dicembre 1993 e alle concessioni edilizie rilasciate nel 2000. Hanno inoltre rappresentato che l'assenza di svincolo formale delle polizze continuava a comportare richieste di pagamento dei premi assicurativi. Il Comune e le compagnie assicurative non si sono costituiti. Il Comune non ha quindi allegato né provato atti interruttivi della prescrizione o altri elementi idonei a dimostrare il mancato decorso del termine decennale.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il credito relativo agli oneri concessori fosse soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e che, per gli oneri di urbanizzazione, il termine decorresse dal rilascio della concessione edilizia, momento dal quale l'Amministrazione determina o può determinare l'importo dovuto. Ha richiamato inoltre il principio secondo cui, per le obbligazioni derivanti da una convenzione urbanistica, il termine decennale decorre dalla scadenza della convenzione o dall'ultimazione anticipata delle opere, a seconda dei casi. Considerato che la convenzione risaliva al 23 dicembre 1993, le concessioni edilizie al 2000 e mancava la prova di atti interruttivi, il Collegio ha dichiarato estinto per prescrizione il diritto del Comune a pretendere gli oneri relativi alle concessioni nn. 364/2000 e 10/2000. In applicazione dell'art. 2697 c.c., ha ritenuto gravante sul Comune l'onere di provare eventuali fatti impeditivi o interruttivi della prescrizione, onere non assolto anche per la mancata costituzione in giudizio. In conseguenza dell'estinzione del credito garantito, ha imposto al Comune di svincolare le polizze fideiussorie rilasciate in relazione alle concessioni, così da eliminare l'obbligo dei ricorrenti di corrispondere i relativi premi. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con le compagnie assicurative.

Norme richiamate

  • art. 2934 c.c.

    i diritti si estinguono per prescrizione

    Il diritto di credito del Comune, non esercitato nel termine previsto, si estingue per prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

    Il termine decorre dal momento in cui il credito per oneri concessori è divenuto azionabile; per gli oneri di urbanizzazione, tale momento coincide con il rilascio della concessione edilizia, mentre per le obbligazioni convenzionali rileva la scadenza della convenzione o l'ultimazione anticipata delle opere.

  • art. 2946 c.c.

    salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni

    Il credito comunale per oneri concessori è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Una volta provati dal ricorrente i presupposti della prescrizione, spetta al Comune dimostrare eventuali atti interruttivi o il mancato decorso del termine; la mancata costituzione impedisce di assolvere tale onere.

  • art. 16, comma 3, d.P.R. 380/2001

    È richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione delle pretese concernenti il costo di costruzione, divenute definitivamente esigibili dopo la scadenza dei sessanta giorni dall'ultimazione della costruzione o dalla comunicazione di fine lavori.

Massime di principio

  • Il diritto del Comune alla riscossione degli oneri di urbanizzazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e il termine decorre dal rilascio della concessione edilizia, poiché da tale momento l'importo è determinato o determinabile e il credito può essere fatto valere.
  • Per le obbligazioni derivanti da una convenzione urbanistica, il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza della convenzione quando le opere non siano state ultimate entro il termine previsto, oppure dall'ultimazione delle opere se questa sia intervenuta anteriormente.
  • Quando il privato deduce e prova i fatti costitutivi della prescrizione del credito amministrativo, spetta all'amministrazione dimostrare l'esistenza di atti interruttivi o di circostanze che impediscano il decorso del termine; in mancanza di tale prova, il credito deve essere dichiarato estinto.
  • L'estinzione per prescrizione del credito garantito comporta l'obbligo dell'amministrazione di svincolare le garanzie fideiussorie prestate in relazione agli oneri concessori, evitando la prosecuzione dell'obbligo del privato di corrispondere i premi di rinnovo.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriPiani attuativi e lottizzazioniGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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